Nuovo manuale prescrizione.pub
Aggiornato a Giugno 2010
A cura del Dipartimento Assistenza Farmaceutica
Il Prontuario Farmaceutico Nazionale
Classificazione dei farmaci in base alle modalità di dispensazione
Fasce di rimborsabilità
Obbligo di informazione al paziente
Il Piano Terapeutico
La nuova ricetta SSN
Tipologie di esenzione
Farmaci correlati a patologia cronica
N° di confezioni prescrivibili
Modalità di dispensazione di medicinali contenenti isotretinoina
Prescrizione SSR di farmaci a base di paracetamolo
Prescrizione SSR di farmaci per la disfunzione erettile
Prescrizione SSR di fiale di adrenalina autoiniettanti
Prescrizione SSR di farmaci a base di testosterone gel
Prodotti per pazienti con morbo di Sjogren
La compilazione della ricetta per cittadini stranieri
Normativa sui farmaci stupefacenti
Prescrizione di farmaci per la terapia del dolore
I farmaci equivalenti (generici)
Consegna di medicinali da parte del farmacista in caso di urgenza
Prescrizioni per indicazioni diverse da quelle autorizzate:
- Decreto 8 maggio 2003
La continuità terapeutica ospedale-territorio:
Consegna dei farmaci alla dimissione.
Modalità per la dispensazione di presidi a favore di soggetti diabetici
Farmacovigilanza
Modalità operative per l'attività di informazione scientifica sul farmaco
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Le norme riguardanti le modalità di utilizzo e prescrizione dei farmaci sono in continuo aggiorna-
mento e gli interventi ministeriali per il governo della spesa richiedono ai sanitari sempre più attenzio-ne al rispetto delle normative che definiscono la rimborsabilità dei farmaci a carico del SSN.
La non completa conoscenza da parte dei sanitari dei provvedimenti emanati in tale contesto, è
spesso oggetto di incomprensioni, controversie o malintesi tra gli operatori sanitari.
Allo scopo di fornire uno strumento utile al medico prescrittore, sia specialista che medico di medici-
na generale e pediatra di libera scelta, questo Servizio ha provveduto ad aggiornare il "
Manuale di Prescrizione", frutto della collaborazione di tutti i farmacisti della S.C.I. Assistenza Farmaceutica Terri-toriale,
integrandolo con le nuove disposizioni Nazionali e Regionali. Copia del Manuale e successivi aggiornamenti potranno essere scaricati dal sito dell'ULSS 16 di Pado-va all'indirizzo: http://intra.ulss16.padova.it
Dipartimento Interaziendale
per l' Assistenza Farmaceutica
Il Direttore, dr.ssa
Anna Maria Grion
Contatti utili
Struttura
Servizio Farmaceutico Territoriale
049/8215105
[email protected]
Servizio di Farmacia Osp. S. Antonio
049/8216655
[email protected]
Servizio di Farmacia Osp. Piove di Sacco
049/9718367
[email protected]
S.C. di Farmacia Osp. Centr. Az. Osp
049/8212817
[email protected]
Unità Distribuzione Farmaci Az. Osp.
049/8218606
[email protected]
Servizio di Farmacia - IOV
049/8215837
[email protected]
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IL PRONTUARIO FARMACEUTICO NAZIONALE (PFN)
Normativa di riferimento: Determinazione AIFA 25 luglio 2005 (Suppl.GU n. 176 del 30/07/05)
Il PFN comprende tutte le informazioni essenziali
gica completa di tutte le patologie clinicamente
sulle specialità medicinali che possono essere
ed epidemiologicamente rilevanti e di offrire ai
prescritte a carico del Servizio Sanitario Nazio-
medici la possibilità di scegliere tra un adeguato
nale (SSN) e rappresenta uno strumento di go-
numero di principi attivi con le stesse indicazioni
verno della spesa farmaceutica dal momento che
terapeutiche nel rispetto della compatibilità eco-
descrive la metodologia utilizzata per l'individua-
zione dei medicinali rimborsati dal SSN stesso.
IL PFN viene aggiornato periodicamente al fine
di assicurare ai cittadini la copertura farmacolo-
Il PFN è disponibile al seguente indirizzo:
Per ogni farmaco inserito nel PFN è possibile
ricavare le seguenti informazioni: • la classificazione internazionale
"ATC" (Anatomica Terapeutica Chimica);
• il principio attivo e il nome commerciale; • la ditta farmaceutica che lo produce; • le forme farmaceutiche e i dosaggi disponi-
• il prezzo al pubblico; • le modalità di prescrizione; • la fascia di rimborsabilità; • eventuali note limitative (note AIFA) e/o
necessità di Piano Terapeutico (PT);
• l'eventuale presenza in commercio di far-
maci equivalenti (generici).
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CLASSIFICAZIONE DEI FARMACI IN BASE ALLE
MODALITÀ DI DISPENSAZIONE
Normativa di riferimento: − D.Lgs n. 219 del 24 aprile 2006 (GU n. 142 del 21/06/96), Determinazione AIFA 25 luglio 2005 (Suppl. GU n. 176 del 30-
/07/05), Determinazione AIFA 13/01/2010 (Suppl. GU n. 25 del 01/02/2010)
Ai fini della loro fornitura (distribuzione) i farmaci sono classificati nelle seguenti categorie:
1. Medicinali non soggetti a prescrizione medica
•
OTC ("Over The Counter"): medicinali da banco o di automedicazione non soggetti a prescrizione
medica di cui è consentita la pubblicità presso il pubblico;
•
OTC F: medicinali da banco o di automedicazione che possono essere oggetto di pubblicità presso il
pubblico limitatamente alle farmacie e agli altri punti di vendita.
•
SOP (Senza Obbligo di Prescrizione): medicinali non soggetti a prescrizione medica per i quali non è
consentita la pubblicità al pubblico;
2. Medicinali soggetti a prescrizione medica
•
RR: medicinali soggetti all'obbligo di Ricetta Ripetibile. Sono farmaci che, direttamente o indiretta-
mente, possono presentare un pericolo se sono usati senza controllo medico. La ripetibilità è am-
messa, salvo diversa indicazione, del medico prescrivente, per un periodo non superiore a
sei me-
si dalla data di compilazione e comunque per non più di
10 volte. Per quanto riguarda invece i far-
maci appartenenti alla Tabella II sez. E (es.
benzodiazepine orali) la validità della ricetta è limitata
a
30 giorni per un massimo di
tre confezioni.
•
RNR: medicinali soggetti a Ricetta Non Ripetibile (da rinnovare volta per volta). Sono farmaci che
possono determinare, con l'uso continuato, stati tossici o rischi particolarmente elevati per la salu-
te. La validità della ricetta è limitata a
30 giorni escluso quello del rilascio e viene trattenuta dal
farmacista. Sulla ricetta il medico dovrà indicare:
il cognome e nome del paziente oppure il codice fiscale (qualora l'assistito non voglia far
comparire il proprio nome e cognome);
il codice di esenzione, in caso di prescrizione redatta su ricettario SSN (nota del Min. Salute
del 11 giugno 2006).
la data e firma: il medico deve essere chiaramente identificabile mediante chiara indicazione
delle sue generalità (es. mediante timbro o carta intestata).
•
RMR: medicinali spedibili solo su presentazione di Ricetta Medica a Ricalco (v. terapia del dolore).
•
RRL e RNRL: medicinali vendibili al pubblico esclusivamente su prescrizione di centri ospedalieri o
di specialisti abilitati a rilasciare la prescrizione (la ricetta "limitativa", a sua volta, può essere ripe-
tibile o non ripetibile).
•
OSP: farmaci che, per le caratteristiche farmacologiche, o per innovatività, per modalità di sommi-
nistrazione o per altri motivi di tutela della salute pubblica, possono essere utilizzati esclusivamen-
te in ambito ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.
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FASCE DI RIBORSABILITÀ DEI FARMACI
Normativa di riferimento: − Legge n. 537 del 24 dicembre 1993 (GU n. 304 del 29/11/93)
− Legge n. 311 del 30 dicembre 2004 (Suppl. GU n. 306 del 31/12/2004)
Ai fini della rimborsabilità a carico del SSN i farmaci sono suddivisi nelle seguenti classi:
Classe A: farmaci essenziali e per malattie croniche, interamente rimborsati dal SSN, fatta salva
la possibilità per le Regioni di introdurre delle quote di compartecipazione alla spesa ("
quota fis-
sa"). È necessario precisare che alcuni farmaci, classificati in fascia A, sono soggetti ad una nota
AIFA che ne limita la rimborsabilità a particolari indicazioni (v. pag. 6).
Per i farmaci di classe A la Regione Veneto attualmente ha previsto la compartecipazione di una quo-
ta fissa di 2,00 € per confezione (fino ad un massimo di 4,00 €) + l'eventuale differenza dal prezzo di
riferimento per i farmaci generici .
Classe C: farmaci che sono completamente a carico del cittadino in quanto:
valutati non essenziali; di scarso o dubbio valore terapeutico; Utilizzati per patologie minori; sono presenti alternative terapeutiche nel PFN.
Classe C-bis: farmaci non soggetti a ricetta medica con accesso alla pubblicità al pubblico
(farmaci da banco - OTC).
Classe H: farmaci a carico del SSN a condizione che siano utilizzati esclusivamente in ambito o-
spedaliero o in struttura ad esso assimilabile.
La seguente Tabella riporta il regime di dispensazione e i differenti regimi di rimborsabilità.
Tipologia di medicinale
Regime di
Regime di
Medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco
Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco
Medicinali soggetti a prescrizione medica ripetibile
Medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta
Medicinali soggetti a prescrizione medica speciale (stupefacenti)
Medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, vendibili al pubblico
RRL o RNRL
su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti
Medicinali soggetti a prescrizione medica utilizzabili esclusivamente in
ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile
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Normativa di riferimento:
Det. AIFA 2004 del 29 ottobre 2004 (Suppl. GU n. 259 del 04/11/2004) e suc-cessivi aggiornamenti
Che cosa sono le Note AIFA ?
Le Note AIFA, prodotte dall'Agenzia Ita-
medico deve obbligatoriamente rispettare
liana del Farmaco, sono uno strumento
per poter prescrivere alcuni farmaci a carico
regolatorio che definisce alcuni ambiti di
del Servizio Sanitario Nazionale
rimborsabilità dei farmaci senza interferire con
la libertà di prescrizione del medico. Rappre-
sentano, tuttavia, delle indicazioni che ogni
Quando si ritiene necessario introdurre una Nota ?
Una Nota può essere introdotta in tre circostanze:
gruppi di popolazione (es. In tutti questi casi,
1) quando un farmaco è autorizzato per diverse
statine ⇒ nota 13);
naturalmente, la
indicazioni cliniche, di cui solo alcune per pato-
3) quando il farmaco si presta
logie rilevanti (es. inibitori di pompa ⇒ nota 1
non solo a usi di efficacia
rimborsabilità nelle
documentata, ma anche a
2) quando il farmaco è finalizzato a prevenire un
usi impropri (es. GH ⇒ nota rilevanti in un'ottica
rischio che è significativo solo per uno o più
di sanità pubblica.
Quante sono le Note ?
A che cosa servono ?
Attualmente le Note sono 34, rispetto alle ori-
Le Note hanno, soprattutto, la finalità di ga-
ginali 59 del 1993. Le Note, nel corso del tem-
rantire ai cittadini un uso appropriato dei far-
po hanno subito delle importanti revisioni,
maci promuovendo, tra i medici e tra i pazien-
sempre tenendo conto sia dell'efficacia dei sin-
ti, l'impiego corretto dei medicinali secondo
goli farmaci nelle differenti patologie, sia delle
prove di efficacia consolidate.
possibili reazioni ai trattamenti ma, soprattut-
to, sulla base dei più recenti studi scientifici.
Come si deve comportare un medico quando applica
una Nota ?
Al momento della prescrizione, il medico deve riportare sulla ricetta
il numero della Nota relativa a quel farmaco. In questo modo egli
dichiara che ricorrono le condizioni di rimborsabilità previste dalla Nota.
Le Note sono disponibili al seguente indirizzo:
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OBBLIGO DI INFORMAZIONE
Normativa di riferimento: Art. 15-decies - D.lgs n. 229 del 19/06/99 (GU n. 165 del 16/07/1999)
L'attuale normativa prevede l'obbligo, anche da parte degli specialisti ambulatoriali/
ospedalieri, di fornire informazioni al paziente in merito alla rimborsabilità o meno di
un farmaco da parte del SSN (compreso l'impiego di un farmaco soggetto a Nota AIFA
qualora l'impiego dello stesso non sia ricompreso nell'ambito delle indicazioni rimbor-
sate dal SSN - "prescrizioni fuori Nota")
Un esempio può riguardare la prescrizione di una statina, soggetta a Nota 13, in prevenzione pri-
maria per un paziente con rischio cardiovascolare inferiore al 20% ⇒ la ricettazione ricade in fa-
scia C ⇒ il medico che dà origine alla prescrizione deve informare il paziente sull'impossibilità del
SSN di rimborsare il farmaco.
Art. 15-decies, comma 1: "I medici ospedalieri e delle strutture di ricovero e cura del
SSN, pubbliche o accreditate, quando prescrivono o consigliano medicinali o accertamenti
diagnostici a pazienti all'atto della dimissione o in occasione di visite ambulatoriali, sono
tenuti a specificare i farmaci e le prestazioni erogabili con onere a carico del
Art. 15-decies, comma 2: "In ogni caso , si applicano anche ai sanitari di cui al comma
1 il divieto di impiego del ricettario del SSN per la prescrizione di farmaci non rimborsabili
dal Servizio, nonché le disposizioni che vietano al medico di prescrivere, a carico del
Servizio medesimo, medicinali senza osservare le condizioni e le limitazioni previsti della
CUF e prevedono conseguenze in caso di infrazione."
INOSSERVANZA DELLE NORME
Normativa di riferimento: Legge n. 425 dell'8 agosto 1996 (GU n. 191 del 16/08/1996)
Art. 1, comma 4: " … Qualora dal controllo risulti che un medico abbia prescritto un medicinale
senza osservare le condizioni e le limitazioni citate, l'azienda sanitaria locale, dopo aver richiesto al
medico stesso le ragioni della mancata osservanza, ove ritenga insoddisfacente le motivazioni
addotte, informa del fatto l'ordine al quale appartiene il sanitario, nonché il Ministero della Sanità, per
i provvedimenti di rispettiva competenza. Il medico è tenuto a rimborsare al Servizio sanitario
nazionale il farmaco indebitamente prescritto …"
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IL PIANO TERAPEUTICO (PT)
Il Piano Terapeutico (PT) consente la prescrizione a carico del SSN nel territo-
rio da parte del medico curante di farmaci utilizzati in patologie particolarmente
gravi e necessitanti di percorsi diagnostici terapeutici altamente specialistici. Il
PT, a seconda della tipologia di farmaco, deve essere redatto da centri specializ-
zati, da strutture specialistiche delle Aziende Sanitarie o da specialisti pubblici e
privati individuati dalla Regione.
Il PT assicura la continuità assistenziale ospedale-territorio e riduce il ricorso del paziente alla struttu-ra specialistica per ottenere la prescrizione, che può essere fatta dal medico curante nei limiti tempo-rali (massimo 1 anno qualora non specificato) e posologici del PT stesso. È stato così superato l'obbli-go di prescrizione per determinati farmaci solo da parte dello specialista, cui è invece sempre riserva-ta la predisposizione del PT, e allo stesso tempo è stato potenziato il coinvolgimento del medico cu-rante nella gestione complessiva del paziente. Copia del PT deve essere conservata per un anno dalla data di scadenza. Le strutture non autorizzate alla formulazione del PT per un determinato medicinale non possono effettuare la prescrizione a carico del SSN.
Compilazione del PT
La validità del piano terapeutico viene indi-
cata dallo specialista che lo redige e può
avere la durata massima di 12 mesi dalla
data del rilascio.
Gli elementi essenziali nella compilazione del PT sono
Fanno eccezione i seguenti farmaci:
⇒ Teriparatide (nota 79-bis): rinnovo se-
• nome e cognome del paziente e codice fiscale;
mestrale fino ad un massimo di 18 mesi;
⇒ Anticolinesterasici per malattia di Al-
• specialità medicinale prescritta e relativa posologia
zheimer (nota 85): rinnovo semestrale.
• durata prevista della terapia;
⇒ Clopidogrel (ex nota 9-bis): il rinnovo è
variabile da 1 mese ad 1 anno a secon-
data di compilazione;
da delle indicazioni d'uso previste dal
• timbro del centro autorizzato e firma (leggibile) del
medico compilatore.
Alcune precisazioni:
1) Per i farmaci contenenti clopidogrel (ex nota 9-bis), epoetine (ex nota 12), fattori di cre-
scita leucocitari (ex nota 30 e 30-bis), interferoni (ex nota 32) e lamivudina (ex nota 32-
bis), prasugrel e ivabradina, il PT deve essere compilato solo sull'apposito modello (template)
formulato dall'AIFA, barrando l'indicazione che da diritto alla rimborsabilità del farmaco.
2) il PT può essere redatto esclusivamente da un Centro Autorizzato ed ha validità su tutto il territo-
3) il PT deve essere redatto in quadruplice copia: una per lo specialista che lo ha compilato, una per
l'assistito, una per il medico curante e una per il Servizio Farmaceutico Territoriale di residenza dell'assistito. Si ricorda che quest'ultima copia deve essere inviata dallo specialista che redige il PT e non dal paziente.
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ELENCO DEI MEDICINALI SOGGETTI A PIANO TERAPEUTICO
Albumina umana (Nota 15)
Ivabradina (PT-AIFA)
Analoghi della somatostatina (Nota 40)
Lamivudina (PT-AIFA)
Analoghi Gn-RH (Nota 51)
Antipsicotici atipici
Levocarnitina (Nota 8)
Clopidogrel (PT-AIFA)
Colliri antiglaucoma (Nota 78) *
Eritropoietine e analoghi (PT-AIFA)
Prasugrel (PT-AIFA)
Ranolazina (PT-AIFA)
Farmaci anti-Alzheimer (Nota 85)
Fattori coagulazione
Fattori di crescita dei leucociti (PT-AIFA ) Sitagliptin ± Metformina
Follitropine (Nota 74)
Somatotropina (Nota 39)
Teriparatide (Nota 79)
Testosterone (Nota 36)
Immunosopressori di nuova generazione Tolcapone
Inibitori delle aromatasi
Insulina detemir
Interferoni (PT-AIFA)
Vildagliptin ± Metformina
* nota AIFA e PT temporaneamente sospesi.
L'elenco dei Centri autorizzati dalla Regione Veneto per la stesura dei PT è disponibile al sito:
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Normativa di riferimento: Decreti attuativi dell'art. 50 del DL 30 settembre 2003, n. 269 convertito con modifi-cazioni dalla legge, n. 326/03 (GU n. 251 del 25/10/2004)
Dal 1° aprile 2005, nel territorio della Regione Veneto è stato introdotto il nuovo modello di ricetta
medica per le prescrizioni a carico del SSN.
L'introduzione della nuova ricetta è uno degli adempimenti dell'art. 50 della legge 326/2003 che, as-
sieme all'emissione della Tessera Europea Assicurazione Malattia (TEAM) , prevedono il monito-
raggio della spesa nel settore sanitario e l'appropriatezza delle prescrizioni mediche.
La TEAM agevola inoltre la mobilità delle persone nell'Unione Europea facilitandone l'accesso ai servizi
sanitari dei Paesi europei in quanto sostituisce tutti i moduli cartacei una volta necessari per poter u-
sufruire di assistenza e cure sanitarie in un altro Stato membro.
Fronte TEAM
data di scadenza
3 lettere formato Braille
spazio riservato ai dati sanitari regionali
Retro TEAM
banda magnetica (dati anagrafici)
sigla di identificazione dello Stato
barcode del codice fiscale
identificativo del modulo di assistenza nei Paesi membri
Ulteriori informazioni sono disponibili al sito:
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Normativa di riferimento: Decreti attuativi dell'art. 50 del DL 30 settembre 2003, n. 269 con-
vertito con modificazioni dalla legge, n. 326/03 (GU n. 251 del 25/10/2004)
Il ricettario SSN deve essere utilizzato:
per prescrizioni sanitarie con onere a carico del SSN presso strutture a gestione diretta o accredita-
te quali assistenza farmaceutica, prestazione specialistica, prescrizione di ricovero;
per le prescrizioni sanitarie agli assicurati, cittadini italiani o stranieri della Comunità Europea, resi-
denti o in temporaneo soggiorno in Italia;
per prescrizioni sanitarie con onere a carico del Ministero della Salute, al personale navigante, ma-
rittimo e dell'aviazione civile.
Campi obbligatori: si ricorda che la validità della ricetta è vincolata dalla presenza obbligatoria
dei seguenti campi che devono essere sempre compilati:
Nome e cognome dell'assistito, ovvero le iniziali nonché del domicilio dello stesso nei casi previsti dalla
eteernoz al ed ell'aspseisttietn
c onsentire una corretta mobilità
intra ed extra regionale per pazienti non residenti).
iniziali nonché del domicilio dello stesso nei casi
4) Eventuale codice di esenzione
Esenzione (biffatura della casella "N" qualora l'assistito non abbia diritto a esenzioni per patologia croni-
previsti dalla legge;
ca o rara o invalidità).
5) Numero di confezioni
2) Codice fiscale
Numero complessivo delle confezioni di farmaco o 6
3) Sigla della provincia e codice della ASL di com-
Note AIFA (biffare le caselle se non utilizzate).
7) Timbro e firma del medico
Data di prescrizione.
Timbro e firma del medico prescrittore.
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Per una corretta prescrizione si riportano di seguito alcune delucidazioni:
Area codice assistito: è fatto obbligo al medico prescrivente di indicare il codice fiscale
dell'assistito rilevandolo dalla Tessera Sanitaria rilasciata dal Ministero dell'Economia e Finan-
ze. Pertanto, in tale riquadro non dovrà più essere indicato il codice individuale sanitario.
Area sigla provincia e codice Azienda ULSS:
• se l'ASL di competenza dell'assistito rientra nell'ambito della stessa Regione in cui opera il
medico prescrittore, si riporterà nelle apposite caselle ombreggiate il codice di detta ULSS
(posponendo la cifra "1");
Esempio: assistito residente
a Verona (ASL n. 20)
sigla provincia codice ASL
• se l'ASL di competenza dell'assistito rientra nell'ambito territoriale di una Regione diversa
dal Veneto, occorre riportare nelle apposite caselle le lettere corrispondenti alla sigla auto-
mobilistica della provincia nel cui territorio è situata l'ASL di competenza dell'assistito e il co-
dice di detta ASL.
Esempio: assistito residente a
Ferrara (ASL n. 9)
sigla provincia codice ASL
4 Area esenzione: per quanto riguarda la farmaceutica si sottolinea che:
• le esenzioni per patologia cronica (codici da 001 a 056) danno diritto all'esenzione limitata-
mente ai farmaci correlati a patologia identificati dalla Regione Veneto (v. pag. 15-17);
• solo le seguenti esenzioni per invalidità danno diritto all'assistito a non pagare la quota fissa
di 2,00 € per confezione: 3G1, 3G2, 3L1, 3M1, 3C1, 3C3, 3N1, 3S1, 3T1, 3V1, 3V2;
• nel caso di pazienti in possesso di esenzione per reddito
Si ricorda che per le prescrizioni
(certificata da un CAAF), il medico barrerà sia la lettera "R" che
farmaceutiche il codice di esenzione
la lettera "N" e riporterà il codice "6R2" o "6R3" nell' apposita
dovrà essere indicato SOLTANTO nel caso in cui tale esenzione
casella. L'assistito, all'atto della presentazione della ricetta in
conferisca all'assistito un diritto
farmacia, dovrà firmare l'autocertificazione sullo spazio dedi-
spedibile per quella prescrizione. In
caso contrario dovrà essere barrata la casella N e NON DOVRA' E S S E R E I N D I C A T A a l c u n a esenzione
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6 Area Nota AIFA: nel caso in cui il medico prescriva un farmaco soggetto a nota AIFA indi-
cherà la nota nell'apposito spazio dedicato. Le caselle non utilizzate devono comunque essere
Modalità di compilazione del campo
Note (es. Nota 1)
Modalità di biffatura del campo qualo-
ra non utilizzato
Alcune regole per la compilazione manuale della ricette
Qualora non ci si avvalga di supporti informatici per la compilazione, si forniscono di seguito
alcune regole da osservare per garantire la massima chiarezza:
1) non legare i caratteri tra loro;
2) evitare puntini, lineette o barrature tra i caratteri;
3) la compilazione dei campi incasellati va effettuata con allineamento a sinistra;
4) riportare un solo carattere per casella e non uscire dai bordi;
5) evitare il più possibile cancellature o correzioni, in particolare dei dati in-
casellati. Nel caso di correzione il medico dovrà apporre come di consueto
6) la biffatura (barratura) va effettuata apponendo un segno evidente (come
una X) all'interno di ciascuna casella.
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TIPOLOGIA DI ASSISTITI CHE HANNO DIRITTO ALL'ESENZIONE DAL
PAGAMENTO DELLA QUOTA FISSA PER PRESCRIZIONI FARMACEUTICHE
Tipologia di esenzione
N° max pez-
zi per ricetta
Patologie croniche e invalidanti ai sensi del DM 329/99 e succ. inte- da 001 a 056
grazioni (limitatamente ai farmaci individuati a pag. 15-17)
(comunque per una
terapia non supe-
riore ai 60 giorni)
Patologie rare esenti ai sensi del DM 279/2001
da RRnnnn a
Invalidi di guerra appartenenti alle cat. dalla 1a alla 5a titolari di pen-
sione diretta vitalizia e deportati in campo di sterminio - perseguitati politici italiani antifascisti o razziali (e loro familiari).
Invalidi di guerra appartenenti alle cat. dalla 6a alla 8a
Grandi invalidi di lavoro (80-100%)
Grandi invalidi per servizio
Invalidi civili al 100% di invalidità con o senza indennità di accompa-
Invalidi civili minori di 18 anni con indennità di frequenza
Ciechi assoluti o con residuo visivo non superiore ad 1/10 ad entram-
bi gli occhi con eventuale correzione
Sordomuti (alla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parla-
Pazienti danneggiati da complicanze irreversibili a causa di vaccina-
zioni obbligatorie trasfusioni e somministrazione di emoderivati
Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata con invalidità
Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata con invalidità <
80% e familiari di tutti gli invalidi vittime del terrorismo (coniuge e figli)
Soggetti appartenenti a nuclei familiari con situazione economica e-
quivalente (ISEE) non superiore a € 12.000 certificata da un CAAF
Soggetti appartenenti a nuclei familiari con ISEE, certificata da un
CAAF, superiore a € 12.000 e fino a € 29.000 in possesso di esenzio-
ne per patologia cronico invalidante 030 (morbo di Sjogren) certifica-ta da uno specialista reumatologo
Soggetti detenuti ed internati ex art. 1, comma 6 del D.Lgs. n. 230
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ELENCO DI FARMACI CORRELATI A PATOLOGIA CRONICA
Malattia o condizione
Acromegalia e Gigantismo
ormoni anticrescita.
002 (A02-B02- Affezioni del sistema circolatorio
antiaggreganti, eparine, cardiocinetici, diu-retici, ace-inibitori, sartani, calcioantagonisti, farmaci ipolipemizzanti, beta-bloccanti, sali di potassio.
Anemia emolitica acquisita da au-
farmaci succedanei del sangue, soluzioni
toimmunizzazione
perfusionali, farmaci immunosoppressori.
Anoressia nervosa, bulimia
Artrite reumatoide
FANS, immunosoppressori, sali d'oro, glu-cocorticoidi, antinfiammatori (sulfasalazina, mesalazina), metotressato, idroxiclorochina. Nel dolore severo anche tramadolo, parace-tamolo, paracetamolo + codeina.
farmaci per le sindromi ostruttive delle vie respiratorie, antibiotici, ossigeno. Nei pa-zienti con oculorinite allergica stagionale anche antistaminici per uso sistemico.
Cirrosi epatica, cirrosi biliare
diuretici, lattulosio, lattitolo, inibitori di pom-pa protonica, vitamina K, antimicrobici inte-stinali.
Colite ulcerosa e Malattia di Crohn
(sulfasalazina, mesalazina), immunosop-pressori.
farmaci antidemenza (anticolinesterasici), antipsicotici, antidepressivi, antiaggreganti.
Diabete insipido
si (vasopressina).
ipoglicemizzanti orali ed insuline, antiaritmi-ci,antianginosi, anticoagulanti, antiaggre-ganti, eparine, cardiocinetici, diuretici, ace-inibitori, sartani, calcio antagonisti, farmaci ipolipemizzanti, beta-bloccanti, glucagone, Nella neuropatia diabetica anche tramadolo, paracetamolo, paracetamolo + codeina.
Dipendenze da sostanze stupefacen- farmaci usati nella dipendenza da alcool, ti, psicotrope e da alcool
naltrexone, metadone, disulfiram.
Epatite cronica (attiva)
farmaci antiepilettici.
Antibiotici, enzimi pancreatici ad alto dosag-gio,cortisonici sistemici ed inalatori, bronco-dilatatori (teofillinici, beta2 - antagonisti e anticolinergici.)
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Malattia o condizione
farmaci antiglaucoma e miotici.
Infezioni da HIV
antiinfettivi sistemici, antidepressivi, antimicotici, antiretrovirali.
Insufficienza cardiaca (N.Y.H.A. classe III
ace-inibitori, antianginosi, sartani, inotropi, diureti-
ci, beta-bloccanti, antiaritmici, anticoagulanti, an-tiaggreganti.
Insufficienza corticosurrenale cronica
farmaci corticosteroidi.
(Morbo di Addison)
Insufficienza renale cronica
farmaci antianemici (eritropoietina alfa e beta, darbepoetina alfa), antiemetici, sodio polistirensul-fonato, diuretici dell'ansa, sevelamer.
Insufficienza respiratoria cronica
broncodilatatori ( teofillinici, beta2-antagonisti ed anticolinergici), corticosteroidi, antibiotici, ossige-no.
Ipercolesterolemia familiare eterozigote
farmaci ipolipemizzanti.
tipo IIa e IIb - Ipercolesterolemia primitiva poligenica - Ipercolesterolemia familiare combinata - Iperlipoproteinemia di tipo III
Iperparatiroidismo, Ipoparatiroidismo
calcio, vitamina D, preparati antitiroidei.
Ipotiroidismo congenito, ipotiroidismo ac-
ormoni tiroidei.
Lupus Eritematoso Sistemico
glucocorticoidi, antibiotici, immunosoppressori, idroxiclorochina.
Malattia di Alzheimer
farmaci antidemenza (anticolinesterasici), antipsi-cotici e antidepressivi.
Malattia di Sjogren
FANS, immunosoppressori, sali d'oro, corticoste-roidi ,antinfiammatori, lacrime artificiali (carbomer).
031 (031, A31)
Ipertensione arteriosa
antiipertensivi, antiaggreganti.
Malattia o Sindrome di Cushing
farmaci che influenzano la produzione surrenalica di cortisolo.
farmaci anticolinesterasici e sostanze ad azione immunosoppressiva.
Morbo di Basedow, altre forme di ipertiroi-
farmaci antitiroidei, beta-bloccanti.
Morbo di Buerger
farmaci vasodilatatori, antinfiammatori, antiaggre-ganti.
calcitonina, difosfonati.
Morbo di Parkinson e altre malattie extrapi- farmaci antiparkinsoniani, antipsicotici. ramidali
Nanismo ipofisario
ormoni del lobo anteriore dell'ipofisi ed analoghi (somatropina.)
Neonati prematuri, immaturi, a termine con farmaci correlati. ricovero in terapia intensiva neonatale
Neuromielite ottica
corticosteroidi.
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Malattia o condizione
Pancreatite cronica
enzimi pancreatici, insulina, somatostatina.
farmaci antipsicotici, antidepressivi, sali di litio, carbamazepina.
Psoriasi (Artropatica, pustolosa gra-
antipsoriasici topici e per uso sistemico,
ve, eritrodermica)
FANS, corticosteroidi sistemici, ciclospori-na.
Sclerosi multipla
farmaci immunostimolanti (interferone beta 1a ricombinante, interferone beta 1b ricom-binante).
Sclerosi sistemica (progressiva)
farmaci immunosoppressori, cortisonici per uso sistemico, inibitori di pompa protonica, antipertensivi.
Soggetti affetti da patologie neopla-
farmaci collegati alla cura delle complicazio-
stiche maligne e da tumori di compor- ni e alla prevenzione delle recidive, antitu-tamento incerto
morali. Nel dolore severo anche tramadolo, paracetamolo, paracetamolo + codeina.
Soggetti affetti da pluripatologie che
farmaci correlati alle patologie.
abbiano determinato grave ed irre-versibile compromissione di più orga-ni e/o apparati e riduzione dell'auto-nomia personale correlata all'età ri-sultante dall'applicazione di convali-date scale di valutazione delle capa-cità funzionali
Soggetti in attesa di trapianto (rene,
tutti i farmaci.
cuore polmone, fegeto, pancreas, cornea, midollo)
Soggetti nati con condizioni di gravi
tutti i farmaci.
deficit fisici, sensoriali e neuropsichici
Soggetti sottoposti a trapianto (rene,
tutti i farmaci.
cuore polmone, fegato, pancreas, midollo)
Soggetti sottoposti a trapianto di cor-
colliri, farmaci immunosoppressori.
Spondilite anchilosante
antinfiammatori,
corticosteroidi,
FANS. Nel dolore severo anche tramadolo, paracetamolo + codeina, paracetamolo.
Tubercolosi (attiva bacillifera)
farmaci per il trattamento della tubercolosi.
Tiroidite di Hashimoto
preparati tiroidei, corticosteroidi.
Patologie degenerative
Analgesici di cui all'Allegato III-bis
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NUMERO DI CONFEZIONI PRESCRIVIBILI
Normativa di riferimento: − Legge n. 405 del 18 settembre 2001 (GU n. 268 del 17/11/2001)
− DGR n. 354 del 15 febbraio 2002 (BUR n. 24 del 26/02/2002)
Nel caso di prima prescrizione di un farmaco o di modifica della te-
rapia è consentita al medico la prescrizione di un solo pezzo per
ricetta e non possono essere rilasciate allo stesso paziente più ri-
cette con la prescrizione dello stesso farmaco, nello stesso giorno,
salvo i casi in cui ciò si renda necessario per il completamento di
un ciclo terapeutico entro 7 giorni.
È consentita la prescrizione fino a sei pezzi per ricetta limitatamente a:
medicinali a base di antibiotici in confezione monodose;
medicinali a base di interferone per soggetti con epatite cronica;
medicinali somministrati esclusivamente per fleboclisi.
O p p i o i d i
Per i pazienti affetti da patologie croniche accerta-te ai sensi del DM 329/1999 (e succ. modificazio-
Per i farmaci analgesici oppiacei, utilizzati nel-
ni) è possibile la pluriprescrizione fino ad un mas-
la terapia del dolore, è consentita la prescri-
simo di 3 confezioni per ricetta per coprire una
zione in un'unica ricetta di un numero di con-
durata massima di 60 giorni di terapia. La pluri-
fezioni sufficienti a coprire una terapia massi-
prescrizione è comunque consentita limitatamente
ma di trenta giorni in presenza delle seguenti
ai farmaci correlati identificati dalla Regione Vene-
to (v. elenco pag. 15-17).
006, 013, 054 (solo per l'associazione co-
deina/paracetamolo);
048, L12 (per tutti gli altri farmaci).
A proposito di prescrizioni a favore di
pazienti ricoverati.
Per pazienti in regime di ricovero ospedaliero è
vietata la prescrizione di farmaci del SSN sul
territorio. Le Aziende ULSS possono effettuare
controlli per rilevare eventuali difformità dalla
normativa vigente ed, eventualmente, richiedere il
rimborso della spesa sostenuta al medico
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Modalità di dispensazione dei medicinali
contenenti isotretinoina ad uso sistemico
Riferimenti Normativi: Determinazione AIFA 18 ottobre 2007 (GU n. 250 del 26.10.2007), Determinazione AIFA 16 novembre 2007 (GU n. 280 del 01.12.2007), Determinazione AIFA 12 febbraio 2009 (GU n. 43 del 21.2.2009), Circ. Regione Veneto n. 174437 del 30.03.2009 e n. 125084 del 6.3.2009
L'isotretinoina è un retinoide utilizzato nel trattamento delle forme gravi di acne refrattarie alla terapia convenzionale con antibat-
terici e terapia topica ed è un farmaco altamente teratogeno. Nel dicembre 2007 la Commissione Tecnico Scientifica dell'AIFA,
al fine di rafforzare ulteriormente le misure finalizzate ad un uso più controllato e sicuro di isotretinoina per la prevenzione del
"rischio teratogeno", aveva adottato una nuova limitazione introducendo la ricetta medica limitativa da rinnovare volta per volta
(RNRL), riservata soltanto ai dermatologi. In seguito alle numerose segnalazioni pervenute dalle associazioni di categoria in meri-
to alla difficoltà di accesso alla terapia da parte dei pazienti, l'AIFA ha provveduto a pubblicare una nuova determinazione (GU n.
43 del 21/02/2009), entrata in vigore il 23 marzo 2009, che prevede quanto segue:
1. Riclassificazione della modalità di dispensazione
del farmaco, ora soggetto a ricetta medica da
rinnovare volta per volta (RNR).
Compiti del
L'isotretinoina è un medicinale
2. Obbligatorietà di effettuare la prima prescrizio-
dermatologo
soggetto al Programma di Pre-
ne da parte dello specialista dermatologo dando
venzione del Rischio Teratogeno
la possibilità di prescrivere le successive anche al
approvato dall'AIFA nel 2005 (GU n.261/05). La prima prescrizione dell'isotretinoina deve essere effettuata dal
Medico di Medicina Generale (MMG).
dermatologo che, dopo attenta valutazione di ogni singolo
3. Approvazione di uno specifico modulo per la
paziente, dovrà:
prescrizione dell'isotretinoina ad uso siste-
• informare il/la paziente del rischio teratogeno correlato
mico da consegnare solo alle pazienti di sesso
all'uso dell'isotretinoina;
femminile. Il modulo dovrà essere consegnato
• effettuare la prima prescrizione (terapia non superiore
ai 30 giorni) secondo le indicazioni terapeutiche auto-
alla paziente alla prima prescrizione dal dermato-
rizzate quali forme gravi di acne resistenti a cicli ade-
logo e verrà conservato dalla paziente che lo do-
guati di terapia standard;
vrà presentare al MMG alle successive prescrizio-
• consegnare alle pazienti di sesso femminile il mo-
ni. Il modulo verrà quindi datato e firmato al rin-
• verificare che la paziente abbia adottato una con-
novo di ogni prescrizione dal medico specialista
traccezione efficace, senza interruzione, almeno un
o dal MMG previa effettuazione del test di gra-
mese prima dell'inizio del trattamento, per tutta la
vidanza. Il modulo, inoltre, dovrà essere e-
durata e per almeno un mese dopo la fine del tratta-
ventualmente rinnovato dopo 16 settimane a
• acquisire il consenso informato del paziente;
cura dello specialista dermatologo: a questo
• fornire alla paziente la guida alla terapia e la
proposito si ricorda che la durata massima del
guida alla contraccezione (disponibile nella sezione
"note informative importanti" al sito:
trattamento non dovrà superare le 24 settima-
www.agenziafarmaco.it).
Compiti del MMG:
effettuare le prescrizioni successive per una terapia non superiore ai 30 giorni indicando la po-
sologia espressa in mg/die;
per le pazienti di sesso femminile indicare nella ricetta la data dell'ultimo test di gravidanza (data di certificazione);
datare e firmare il modulo AIFA indicando i risultati del test di gravidanza.
Compiti del farmacista all'atto della spedizione della ricetta:
verificare sulla ricetta la presenza della data di certificazione (per le pazienti di sesso femminile) e
della posologia (espressa in mg/die);
dispensare il farmaco entro un limite massimo di sette giorni dalla data di certificazione riportata
sulla ricetta.
dispensare isotretinoina per un ciclo di terapia massima di 30 giorni. Richiedere ai pazienti di consegnare in farmacia le dosi non utilizzate al termine della terapia.
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CONDIZIONI DI RIMBORSABILITA AGGIUNTIVE
IN BASE A DISPOSIZIONI REGIONALI
Con DGR n. 239 del 04/02/2005 è stato disposta l'erogazione gratuita, per tutte le forme farmaceuti-
che e tutti i dosaggi, di medicinali di paracetamolo classificati in fascia C a favore di pazienti residenti
nella Regione Veneto in possesso di uno dei seguenti codici di esenzione per patologia:
006 artrite reumatoide; 013 diabete mellito limitatamente ai pazienti affetti da neuropatia diabetica; 048 soggetti affetti da patologie neoplastiche maligne; 054 spondilite anchilosante.
Il medico, nel prescrivere detti farmaci, deve annotare sulla ricetta, oltre al codice di una delle soprac-
citate esenzioni, anche l'indicazione "Classe A".
È possibile prescrivere 3 confezioni per ricetta fino a coprire un massimo di 60 giorni. In assenza di
uno dei codici il farmaco non può essere dispensato a carico SSR.
Con DGR n. 343 dell'11/02/2005, la Giunta Regionale ha deliberato l'erogazione a carico del SSR, li-
mitatamente ai pazienti medullolesi, residenti o domiciliati nella Regione Veneto, di alcune specia-
lità a base dei seguenti principi attivi: sildenafil, tadalafil, vardenafil.
Sulla ricetta vanno prescritti solo i farmaci sopra citati, fino ad un massimo di 2 confezioni, riportando
la dicitura "Classe A". L'eventuale quota fissa per i non esenti e di € 2,00 per confezione.
Con nota n. 3335/50.07.40 del 23/01/2003 è stato disposto dalla Regione Veneto l'acquisto e l'eroga-
zione a carico delle farmacie ospedaliere, di fiale pronte di adrenalina autoiniettanti, limitatamente ai
pazienti allergici a rischio di shock anafilattico.
L'erogazione può avvenire solamente su certificazione da parte di uno specialista allergologo, operan-
te all'interno delle Aziende ULSS ed Ospedaliere e/o convenzionate della Regione, limitatamente ad
una sola confezione per paziente alla volta. Al fine di monitorarne l'utilizzo, il farmacista ospedaliero è
tenuto ad annotare, su un apposito registro, il nome dei pazienti ogni volta che viene erogato il far-
maco, conseguentemente ad un utilizzo o ad una sopravvenuta scadenza.
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Con DGR n. 3144 del 09/10/2007, la Giunta Regionale ha deliberato l'erogazione a carico del SSR del-
le specialità a base di testosterone in formulazione gel limitatamente ai pazienti, residenti o domiciliati
nella Regione Veneto, affetti da ipogonadismo grave accertato da parte di uno specialista endocri-
nologo e/o urologo con documentata competenza in ambito andrologico operante all'interno delle A-
ziende ULSS ed Ospedaliere della Regione.
I soggetti affetti da ipogonadismo grave potranno ritirare il farmaco presso le strutture dell'Azienda
ULSS di residenza o domicilio previa presentazione di apposito programma terapeutico riportante la
diagnosi di ipogonadismo grave.
Il programma terapeutico ha durata massima di un anno e dovrà essere rinnovato alla scadenza.
Con L.R. N. 2 del 19/02/2007 la Regione Veneto ha previsto l'erogazione di prodotti farmaceutici/
parafarmaceutici a favore di soggetti affetti da Sindrome di Sjogren entro un limite massimo di 50
euro mensili (v. riquadro pag. 22).
Si sintetizzano di seguito le disposizioni concernenti i requisiti necessari e il percorso diagnostico-
assistenziale individuati dalla legge regionale e dai correlati provvedimenti amministrativi per l'eroga-
zione dei benefici in oggetto.
Hanno diritto alla dispensazione dei prodotti parafarmaceutici e farmaceutici in oggetto i pazienti resi-
denti nella regione Veneto affetti da sindrome di Sjogren in possesso dei seguenti documenti, atte-
stanti i requisiti stabiliti dalla norma:
1. Certificazione relativa al reddito ISEE (situazione economica equivalente) rilasciata dai Comuni e
dai Centri autorizzati (CAAF), dalla quale risulti un reddito per anno solare non superiore a 29.000,00
euro. Per gli anni successivi al primo, dovrà essere confermata la sussistenza del diritto relativamente al
limite di reddito previsto dalla legge regionale, mediante nuova attestazione ISEE.
2. Attestato di esenzione dalla partecipazione alla spesa per malattie cronico-invalidanti ex D.M. Sani-
tà n. 329/99 - codice patologia 030 - riconosciuta a seguito di certificazione recante la diagnosi della Sin-
drome di Sjögren rilasciata da uno specialista reumatologo abilitato.
3. Programma Terapeutico (PT), di durata semestrale, formulato dal medico di medicina generale del-
l'assistito, che specifichi il fabbisogno mensile dei medicinali e dei prodotti parafarmaceutici (v. di segui-
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Prodotti erogabili:
• preparazioni oftalmiche per il trattamento
Gli assistiti che possono usufruire dei
sintomatico della secchezza oculare e i
benefici previsti dalla normativa regionale
farmaci di impiego oftalmico non ricompre-si nel prontuario farmaceutico nazionale
dovranno recarsi al Distretto di
appartenenza con la documentazione
• collutori, i dentifrici e le preparazioni ad
sopraccitata al fine di ottenere
uso topico orale, idonei all'impiego nella secchezza orale;
l'autorizzazione e i moduli mensili da
• prodotti specifici per l'igiene del corpo e di
presentare in farmacia (assieme alla ricetta
impiego topico per la secchezza delle mu-
SSN redatta dal MMG) per l'erogazione dei
prodotti.
• integratori vitaminici e mi-
Cosa è richiesto al MMG
Al Medico di Medicina Generale è richiesto quanto segue:
Ogni 6 mesi: redigere il Programma Terapeutico (PT) indicante i prodotti farmaceutici/
parafarmaceutici di cui il paziente necessita. Si ricorda che per quanto riguarda i farmaci (es. colliri,
preparazioni oftalmiche), nel PT dovranno essere indicati solo quelli classificati in fascia C non rim-
borsati dal SSN. Eventuali altri farmaci di fascia A continueranno ad essere prescritti con le con-
suete modalità. Per quanto riguarda i prodotti parafarmaceutici (preparazioni uso topico, prodotti
per l'igiene del corpo, ecc.) nel PT il medico potrà indicare la sola denominazione del prodotto. Co-
me precedentemente sottolineato il PT rappresenta un documento che il paziente dovrà presentare
al Distretto di competenza per il rilascio dell'autorizzazione e dei buoni mensili e, pertanto, nessuna
copia dovrà essere inviata al Servizio Farmaceutico Territoriale.
Mensilmente: redigere una ricetta su ricettario SSN dove riporterà la prescrizione di tutti i farmaci
e prodotti parafarmaceutici rientranti nel PT, secondo i limiti citati in premessa. Per il ritiro dei pro-
dotti il paziente si recherà in farmacia presentando contestualmente il buono mensile rilasciato dal
Distretto e la ricetta SSN redatta dal MMG.
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Come compilare la ricetta per i cittadini stranieri ?
Riferimenti Normativi: Nota Ministero della Salute n. 9310 del 18/11/2004 Nota Ministero della Salute n. 2276 dell'8/3/2005
Si forniscono di seguito alcune indicazioni relative alle modalità di ricettazione per assistiti stranieri non residenti in Italia, precisando il documento che l'assistito deve possedere per usufruire delle pre-stazioni del SSN e le modalità di compilazione della ricetta. I medici, dovranno utilizzare la ricetta SSN per tutte le seguenti prestazioni per le quali era in uso il "carnet della salute":
visita ambulatoriale;
visita urgente notturna e festiva (guardia
prestazioni "extra";
visita domicilare;
assistenza farmaceutica;
visita generica ambulatoriale (guardia medica
prestazione specialistica.
Assistiti dell'Unione Europea (UE) in temporaneo soggiorno
Documento: tessera TEAM o documento equiva-
Compilazione retro della ricetta:
• codice istituzione competente
• numero identificazione personale
Compilazione parte anteriore della ricetta:
• numero identificazione della tessera
cognome e nome dell'assistito
• codice stato estero
relativa prescrizione
• data di scadenza tessera TEAM
indicazione della sigla UE nel campo "tipo ricet- • data di nascita dell'assistito
• firma dell'assistito
Lavoratori distaccati dell'Unione Europea
(UE) residenti titolari di formulario E106
Questi assistiti sono equiparati ai cittadini italiani, infatti sulla base del modello E106 essi devono re-carsi alla ASL territorialmente competente che provvederà ad iscriverli al SSN con la conseguente scelta del medico. L'ASL provvederà al rilascio di uno stampato che dovrà essere presentato al medi-co prescelto. I dati da riportare nelle ricette rilasciate agli assistiti sono gli stessi del caso precedente.
NB: solo nel caso di visita ambulatoriale presso il MMG o PLS non è necessario compilare la ricetta in quanto per le predette
persone (e loro familiari) l'assistenza viene erogata mediante la scelta del medico di fiducia e quindi si addebita all'istituzione
estera il compenso capitario mensile corrisposto al sanitario rapportato ai mesi di iscrizione.
La ricetta dovrà essere compilata se, alla visita ambulatoriale, segue una prescrizione di visita specialistica o prescrizione farma-
ceutica.
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Assistiti di Paesi extracee con i quali vige
una convenzione di sicurezza sociale
Stati in convenzione: Australia, Argentina, Brasile, Croazia, Capoverde, Ex Jugoslavia, San Marino,
Monaco, Vaticano, Tunisia.
Documento: attestato di diritto rilasciato dalla
Compilazione retro della ricetta:
ASL (previo accertamento del diritto da parte della
• nel campo "codice istituzione competen-
ASL stessa).
te" indicare solamente lo stato in conven-
zione riportato nell'attestato (es. Brasile)
Compilazione parte anteriore della ricetta:
• data di scadenza tessera TEAM
• cognome e nome dell'assistito
• data di nascita dell'assistito
• relativa prescrizione
• firma dell'assistito
• indicazione della sigla EE nel campo "tipo ricet-
Pazienti irregolari temporaneamente pre-
senti sul territorio nazionale (STP)
Documento: tessera sanitaria leggera "STP" rila-
Compilazione retro della ricetta:
• questa parte non dovrà essere compilata.
Compilazione parte anteriore della ricetta:
• cognome e nome dell'assistito
• Codice STP a 16 caratteri
• relativa prescrizione
• indicazione della sigla ST nel campo "tipo ricet-
La prescrizione di prestazioni/farmaci a favore di questi assistiti può essere effettuata solo da alcuni centri autorizzati. Di seguito si riportano i Centri individuati dall'ASL 16 e dall'Azienda Osp. di Padova.
Az . O spe da lier a
Accettazione Pronto Soccorso Centrale
Ambulatorio delle Cucine Popolari di Padova
Accettazione Pronto Soccorso Pediatrico
Ambulatorio della Caritas/CUAMM di Padova
Accettazione Ambulatorio d'urgenza Ostetricia e
Ambulatorio dell'Asilo notturno di Padova
UOC di Diabetologia e Dieteica c/o Osp. ai Colli
Accettazione ambulatorio d'urgenza Malattie
Pediatri di comunità operanti presso i Distretti
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MODIFICA DELLA NORMATIVA IN
MATERIA DI STUPEFACENTI
Riferimenti Normativi: DPR .9 ottobre 1990, n. 309, Legge 21 febbraio 2006, n. 49 (GU n. 48 del 27/02/2006), Circ. Reg. Veneto n. 1521168 del 07/03/2006, Circ. Ministero della Salute n. 9473 del 09/03/2006, Legge 15 marzo 2010, n. 38 (GU n. 65 del 19/03/2010), Decreto 31 marzo 2010 (GU n. 78 del 03/04/2010)
Con Legge n. 49/2006 e Legge 38/2010 sono state introdotte importanti modificazioni al Testo Unico in materia di stupefacenti di cui al DPR 309/90. Di seguito vengono riportati i principali aspetti della nuova normativa.
Classificazione degli stupefacenti
Gli stupefacenti sono divisi nelle Tabelle di seguito riportate; i farmaci contrassegnati con ** costitui-
scono l'Allegato III-bis per i quali sono previste facilitazioni particolari per quanto riguarda la prescri-
zione qualora impiegati nella terapia del dolore.
1. Tabella I: sono ricomprese tutte le sostanze individuate come stupefacenti o psicotrope suscettibi-
li di abuso (es. oppio, cocaina, amfetamine, allucinogeni, cannabis e tutti i loro derivati di sintesi o di semisintesi).
2. Tabella II: sono riportati i principi attivi dei medicinali (quindi anche alcune sostanze presenti nel-
la Tabella I) suddivisi in cinque sezioni a seconda del maggiore o minore potere di dipendenza.
Tabella II sez. A ⇒ RNR/RMR (v. tabella pag. 28). Tra i medicinali inseriti in questa tabella ricor-
diamo i seguenti: metadone**, morfina fiale**, fentanile fiale**, buprenorfina cpr e fiale**, metil-fenidato (Ritalin®), nandrolone (Deca-Durabolin®), flunitrazepam (Roipnol®, Valsera®).
Tabella II sez. B ⇒ RNR
a) come sostanze ⇒ barbiturici ad azione antiepilettica, barbiturici con breve durata d'azione e
b) medicinali in grado di dare dipendenza psico-fisica di grado inferiore a quelli della Tabella II
sezione A (es. Alcover®).
Tabella II sez. C ⇒ RNR; composizioni di medicinali contenenti barbexaclone, destropropossife-
ne, fenobarbitale (Luminale® cpr e fiale, Gardenale® cpr), pentazocina (Talwin® fiale).
Tabella II sez. D ⇒ RNR. Tra i farmaci inseriti in questa tabella ricordiamo:
a) medicinali contenenti le sostanze elencate nella Tabella II A o B, da sole o in associazione
quando per loro composizione quali-quantitativa e per le loro modalità d'uso presentano rischi di abuso o dipendenza inferiori a quella dei medicinali della Tabella II, sezioni A e C;
b) medicinali a base di benzodiazepine per uso parenterale (es. En® fl , Valium® fl ); c) composizioni per somministrazioni ad uso diverso da quello parenterale, contenenti codeina**
e diidrocodeina** in quantità, espressa in base anidra, superiore a 10 mg per unità di sommi-nistrazione o in quantità percentuale, espressa in base anidra, superiore all'1% p/v (peso/volume) della soluzione multidose; composizioni per somministrazione rettale contenenti co-deina, diidrocodeina e loro sali in quantità, espressa in base anidra, superiore a 20 mg per unità di somministrazione (es. Co-efferalgan®, Tachidol®, Cardiazol-Paracodina®).
d) composizioni per somministrazioni ad uso diverso da quello parenterale contenenti fen-
tanyl**, idrocodone**, idromorfone**, morfina**, ossicodone**, ossimorfone**;
e) Composizioni per somministrazioni ad uso transdermico contenenti buprenorfina**.
Tabella II sez. E ⇒RR: medicinali contenenti le sostanze elencate nella Tabella II A o B, da sole o
in associazione quando per loro composizione quali-quantitativa e per le loro modalità d'uso pre-sentano rischi di abuso o dipendenza inferiori a quella dei medicinali della Tabella II, sezioni A, C o D (es. tutte le benzodiazepine per uso orale).
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Riferimenti normativi:
Legge 15 marzo 2010, n. 38 (GU n. 65 del 19/03/2010)
Circ. Regione Veneto n. 181534/50.07.02.02 del 31/03/2010
Decreto 31 marzo 2010 (GU n. 78 del 03/04/2010)
In G.U. n. 65 del 19 marzo 2010 è stata pubblicata la Legge n. 38 in materia di cure palliative e accesso alla terapia al dolore, entrata in vigore il 3 aprile 2010. Obiettivi primari della Legge sono la creazione di una rete nazionale volta a garantire la continuità assistenziale del malato dalla struttura ospedaliera al suo domicilio, la semplificazione degli adempimenti amministrativi per la con-servazione, prescrizione e dispensazione dei medicinali stupefacenti, la formazione degli operatori sanitari e le cam-pagne di informazione per promuovere la cultura contro il dolore. Di seguito si fornisce una sintesi delle principali disposizioni contenute nella norma, con particolare riferimento all'art. 10 che introduce modifiche in merito alle modalità di prescrizione e di gestione dei medicinali stupefacenti.
Accesso alle cure palliative
le farmacie stesse tramite aziende autorizzate allo smaltimento dei rifiuti sanitari.
Le semplificazioni prima previste per i soli
Delle operazioni di distruzione deve essere re-
"pazienti affetti da dolore severo in corso di pa-
datto apposito verbale che, nel caso di smalti-
tologia neoplastica o degenerativa" sono state
mento tramite aziende autorizzate, dovrà esse-
estese a tutti i "malati che hanno accesso alle
re trasmesso alla ASL competente.
cure palliative e alla terapia del dolore secondo
Per le composizioni di cui alla sezione D ed E, la
le vigenti disposizioni".
distruzione avviene secondo le modalità previ-ste per tutti gli altri rifiuti sanitari, ovvero tra-
Aggiornamento Tabelle
mite azienda autorizzata.
La nuova normativa riclassifica dalla Tabella II sezione A alla Tabella II sezione D i medicinali utilizzati nella terapia del dolore.
Buono acquisto
Tale modifica è stata sancita con successivo De-
È stato limitato, per tutti i soggetti autorizzati a
creto 31 marzo 2010, in cui il Ministero ha prov-
norma del Testo Unico stupefacenti, anche di-
veduto ad aggiornare la Tabella II sezione
versi dalle farmacie, l'utilizzo del bollettario buo-
D. In particolare, sono trasferiti nella Tabella II
ni acquisto esclusivamente per la vendita o la
sezione D le composizioni medicinali utilizzate
cessione delle sostanze di cui alle Tabelle I e II
nella terapia del dolore ed elencate nell'Allegato
sez. A, B e C. Pertanto, a differenza di quanto
III-bis, limitatamente alle forme farmaceutiche
stabilito dalle precedente normativa, anche i
diverse da quella parenterale. Con tale modifica
produttori e le aziende autorizzate al commercio
si recepiscono definitivamente nel Testo Unico
all'ingrosso non dovranno più utilizzare il buono
degli stupefacenti le modifiche apportate dall'
acquisto per la vendita o la cessione delle com-
Ordinanza del 16 giugno 2009, mantenendo in-
posizioni di cui alle sez. D ed E.
vece in Tabella II sezione A le preparazioni orali a base di metadone e buprenorfina (v. tabella pag. 28).
Modalità di prescrizione
Nel trattamento del dolore severo, è stata data
Distruzione medicinali scaduti
la possibilità di utilizzare il ricettario SSN in luo-go del ricettario ministeriale a ricalco per tutti i
È stata recepita a livello normativo la prassi or-
farmaci dell'Allegato III-bis (v. tabella pag. 28).
mai consolidata in materia di smaltimento dei
In pratica, rispetto all'ordinanza del 16/06/2009,
medicinali scaduti o non più utilizzabili. I medi-
divengono prescrivibili sulla normale ricetta del
cinali di cui alla sezione A, B, e C potranno es-
SSN anche i medicinali dell'Allegato III bis rima-
sere smaltiti dall'Azienda Sanitaria Locale o dal-
sti in tabella II sez. A, quali ad esempio la morfi-na fiale, limitatamente all'impiego nella terapia del dolore.
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Modalità di dispensazione
Il farmacista ha l'obbligo di annotare sulla ricet-
tologia tra quelle riconosciute dalla Regione
ta il nome, il cognome e gli estremi di un docu-
mento di riconoscimento dell'acquirente nelle
006, 013, 054 (valida solo per l'associa-
seguenti condizioni:
zione codeina/paracetamolo).
1. Medicinali classificati in Tabella II sez. A
048, L12 (per tutti i farmaci).
prescritti sia su ricetta SSN che RMR
(Ricetta Ministeriale a Ricalco - se erogati in
regime privatistico o per indicazioni diverse
dal dolore). Per le prescrizioni redatte su ri-
Frazionamento dell'erogazione
cetta SSN il farmacista potrà apporre le sud-dette annotazioni nello spazio riservato nel
Su richiesta del cliente e nel suo esclusivo inte-
retro della ricetta e conservare copia o foto-
resse, il farmacista può consegnare una quanti-
copia della ricetta per due anni.
tà di confezioni inferiore rispetto a quella pre-scritta, dandone comunicazione al medico pre-
Medicinali classificati in Tabella II sez.
D, successivamente alla data del 15 giugno
scrittore e avendo cura di apporre sulla ricetta
2009, spedite in regime privato (ricetta
"bianca"). Il farmacista deve conservare per
Il frazionamento è concesso purché questo av-
due anni, a partire dal giorno dell'ultima regi-
venga entro il termine di validità della ricetta
strazione, copia o fotocopia della ricetta ai
(30 giorni), annotando di volta in volta il nume-
fini della dimostrazione della liceità del pos-
ro di confezioni consegnato.
sesso dei farmaci consegnati dallo stesso far-macista al paziente o alla persona che li riti-ra. Sulla base del Decreto 31 marzo 2010, i farmacisti devono inviare all'Ordine provin-
Registro di entrata ed uscita
ciale di competenza una comunicazione rias-suntiva del numero delle confezioni dispensa-
In relazione alla gestione del registri di carico e
te nel mese precedente, distinte per forma
scarico per le farmacie aperte al pubblico e
farmaceutica e dosaggio.
quelle ospedaliere, si riportano le seguenti mo-difiche apportate:
Dispensazione per 30 giorni
è ridotto a due anni il termine di conservazio-
In caso di ricette che prescrivano una cura di
ne del registro;
durata superiore ai 30 giorni, il farmacista di-
è stato esteso a 48 ore dalla dispensazione il
spensa un numero di confezioni sufficiente a
termine di tempo concesso per riportare nel
coprire i 30 giorni di terapia, secondo la posolo-
registro il movimento dei medicinali assog-
gia indicata, dandone comunicazione al medico.
gettati ad obbligo di registrazione;
In tale ipotesi, il farmacista dovrà apporre sulla
il numero di pagine del registro non è più
prescrizione l'annotazione della avvenuta co-
normativamente prestabilito ma può essere
municazione al medico, precisando altresì la da-
adeguato alle effettive esigenze in relazione
alla movimentazione effettuata.
Si precisa inoltre quanto segue:
Per le farmacie la modifica normativa riguar-da, oltre ai medicinali di tabella II sez. A, an-
⇒ ai sensi della circ. della Regione Veneto n.
386017 del 15/07/2009 si ritiene che quanto
che i medicinali di Tabella II sez. B e C.
sopraccitato sia applicabile solo in presenza
della posologia che deve essere indicata
dal medico prescrittore;
⇒ in regime di pluriprescrizione il medico dovrà
indicare nella ricetta un'esenzione per pa-
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Modalità di ricettazione e dispensazione dei farmaci dell'Allegato III-bis
regime SSN
regime privato
ne carico/
II sez. A ricetta SSN(*) o RMR(*)
ricetta SSN o RMR
Fentanyl
solo uso ospedaliero
Fentanyl
ricetta SSN o RMR
Idromorfone
ricetta SSN o RMR
Metadone
ricetta SSN(*) (1)
cpr/soluzione os
ricetta SSN o RMR
ricetta SSN(*) (1)
Oxicodone
ricetta SSN o RMR
ricetta SSN o RMR
paracet.
Legenda:
(*) il farmacista deve annotare sulla ricetta il nome, il cogno-
me e gli estremi di un documento di riconoscimento dell'ac-
TTS = formulazione transdermica
oromuc. = pastiglia per somm. mucosale
(**) il farmacista deve annotare sulla ricetta il nome, il cogno-
RNR = Ricetta Non Ripetibile
me e gli estremi di un documento di riconoscimento dell'ac-
RMR = Ricetta Ministeriale a Ricalco
quirente solo per l'associazione oxicodone/paracetamolo da
(1) terapia del dolore
(2) trattamento della disassuefazione da oppiacei (3) infarto del miocardio, edema polmonare acuto
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Schema riepilogativo per la prescrizione SSN di farmaci impiegati nella terapia del dolore
Indicazioni rimborsate
Indicazioni
Esenti quota fissa
Max pezzi
su ricetta
per ricetta
affezioni dolorose solo
per pazienti in possesso
delle seguenti esenzioni:
dolore di media-grave
esenzioni per invalidità
(3 per chi ha un'esen-
zione per patologia)
006-013-048-054-L12
tutte le indicazioni ripor-
esenzioni per invalidità
(1 mese di terapia
(limitatamente a
tate in scheda tecnica
per chi è in possesso
di un'esenzione per
artropatie su base
osteoartrosi in fase
algica o infiammato-
esenzioni per invalidità
(3 per chi ha un'esen-
zione per patologia)
dolore neoplastico;
attacco acuto di got-
sindromi dolorose
(sulla base delle indica-
(1 mese di terapia
zioni riportate in scheda
esenzioni per invalidità
per chi è in possesso
di un'esenzione per
Di seguito si riporta uno schema riassuntivo che regolamenta la rimborsabilità per duloxetina, gaba-pentin e pregabalin per le diverse indicazioni registrate.
Indicazione
Gabapentin
Pregabalin
Duloxetina
Dolore grave e persistente in nevralgia post-erpetica
clinicamente e topograficamente correlabile ad infe-
zione da herpes zoster
Neuropatia associata a malattia neoplastica
Dolore post-ictus o da lesione midollare
multineuropatie,
dolorose, limitatamente ai pazienti nei quali l'impiego
di antidepressivi triciclici (amitriptilina, clomipramina)
e della carbamazepina sia controindicato o risulti
Neuropatia diabetica
Depressione maggiore
Disturbo d'ansia generalizzata negli adulti
NR = indicazione non registrata
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I FARMACI EQUIVALENTI (GENERICI):
DOMANDE & RISPOSTE
Riferimenti normativi: Legge 16 novembre 2001, n. 405 (G.U. n. 268 del 17/11/2001) Circ. Regione Veneto n. 23053 del 05/12/2001 e succ. aggiornamenti
Cosa si intende per farmaco equivalente?
I farmaci generici o equivalenti sono quei medicinali non più coperti da brevetto che, a differenza delle
specialità medicinali, vengono commercializzati direttamente con il nome del principio attivo. Di fatto,
nella realtà di mercato, si possono distinguere due categorie di farmaci generici:
• generici branded (o genericabili) cioè copie di specialità farmaceutiche recanti un proprio mar-
chio distintivo;
• generici unbranded (o generici puri) cioè medicinali commercializzati sotto la Denominazione
Comune Internazionale (DCI) seguita dal nome del produttore.
Come mai i farmaci equivalenti costano meno rispetto alle corrispondenti
La scadenza della copertura brevettuale permette di risparmiare sul prezzo una percentuale
non inferiore al 20%. Tale riduzione del prezzo del generico non grava sulla qualità del controllo e
di produzione del medicinale ma, piuttosto sui costi di marketing che comprendono le spese di ricerca
e sviluppo.
Ma sono proprio uguali alle corrispondenti specialità medicinali?
Per legge, un farmaco equivalente deve essere necessariamente uguale, in termini di composizione
quali/quantitativa di principio attivo, efficacia, sicurezza e qualità rispetto al suo comparator, mentre
può essere diverso nella formulazione degli eccipienti. In altri termini il farmaco deve dimostrare di
essere bioequivalente alla specialità di riferimento (v. riquadro).
Si definiscono bioequivalenti due medicinali che contengono lo stesso principio
attivo e, dopo la somministrazione della stessa dose in identiche condizioni, presenta-
no una biodisponibilità simile.
La biodisponibilità di un farmaco è un parametro farmacocinetico che descrive la quantità di principio attivo
che raggiunge la circolazione sistemica e la velocità alla quale lo raggiunge.
La dimostrazione della bioequivalenza ha lo scopo di stabilire se le differenze riscontrate tra un farmaco e il
suo comparator sono clinicamente irrilevanti, in modo da garantire che, in termini di efficacia e sicurezza,
gli effetti siano gli stessi.
Le Agenzie regolatorie (EMEA, FDA, ecc.) ammettono per consenso che due preparazioni siano considerate
bioequivalenti quando le differenze incontrate dal confronto tra la loro biodisponibilità non superano il ± 20%.
In generale tali differenze di biodisponibilità sono della stessa portata di quelle che si riscontrano tra
lotti dello stesso farmaco, tra diversi individui trattati con lo stesso farmaco o nello stesso indi-
viduo che prende il farmaco in situazioni differenti.
Tratto dalla rivista Dialogo sui Farmaci n° 4/2007: "La bioequivalenza dei farmaci senza brevetto"
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Cos'è la lista di trasparenza?
La lista di trasparenza contiene l'elenco dei farmaci generici e genericabili di Fascia A con i relativi prezzi di riferimento. Essa è redatta dalla Commissione Tecnico Scientifica dell'Agenzia Italiana del Farmaco e aggiornata periodicamente sul proprio sito (www.agenziafarmaco.it); tale elenco deve es-sere recepito dalle singole Regioni attraverso apposite delibere. Nella lista, per ciascun principio atti-vo, viene indicato: il nome del prodotto; l'azienda titolare dell'AIC; la confezione di riferimento che indica dosaggio, numero di unità posologiche, forma farmaceutica
e via di somministrazione della confezione del farmaco considerata per valutare il prezzo di riferi-mento;
il prezzo di riferimento,
ossia il valore massimo di
Principio Attivo
Nimesulide M01AX17
rimborso da parte del SSN
Confezione di riferimento 30 UNITA' 100 MG - USO ORALE
Prezzo Rif.
per un farmaco contenen-
30 COMPRESSE 100 MG
te il principio attivo relati-
vo alla confezione di rife-
100 MG POLVERE PER SOLUZ. ORALE 30 BUSTINE
LAB. GUIDOTTI SPA
NB: all'art. 85 della Legge 23 dicembre 2000 n° 388 (Le gge Finanziaria 2001) viene precisato quanto segue "… so-
no considerate equivalenti tutte le forme farmaceutiche solide orali" (v. esempio sopra).
Cosa si intende per differenza a carico dell'assistito?
La differenza a carico dell'assistito costituisce la quota che il paziente deve pagare nel caso in cui il valore del farmaco prescritto sia superiore al prezzo di riferimento. Tale differenza va a sommarsi alla quota fissa di 2,00 € per confezione e non è dovuta agli invalidi di guerra (cod. esenzione 3G1 o 3G2) e alle vittime del terrorismo o del dovere (cod. esenzione 3V1 e 3V2).
Il farmacista può sostituire il medicinale prescritto dal medico?
NO: nel caso in cui il medico prescrivendo uno dei farmaci inclusi nell'elenco di trasparen-
za con un prezzo superiore a quello massimo di rimborso, vieti, con un'apposita indicazio-ne sulla ricetta (es. "non sostituibile"), la sostituzione dello stesso da parte del farmaci-
SI: se il medico non ne fa espresso divieto il farmacista può procedere alla sostituzione
della prescrizione con un medicinale equivalente, purché il paziente accetti la sostituzio-
È importante precisare che nel caso in cui il medico indichi sulla ricetta la non sostituibilità del medicinale prescritto
o il paziente non accetti la sostituzione proposta dal farmacista, la differenza di prezzo tra il medicinale dispensa-
to e quello massimo di rimborso è a carico del paziente.
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CONSEGNA DI MEDICINALI DA PARTE DEL
FARMACISTA IN CASO DI URGENZA
Riferimenti Normativi: − Decreto 31 marzo 2008 (GU n. 86 del 11/04/2008)
In caso di necessità e urgenza il farmacista può
b) esibizione da parte del cliente di un documento
consegnare al cliente un medicinale soggetto a
rilasciato dall'autorità sanitaria attestante la
prescrizione medica anche in assenza di ricet-
patologia per la quale è indicato il farmaco.
ta. La norma è contenuta nel Decreto del Mini-
Qualora il documento non indichi il farmaco da
stero della Salute del 31.3.2008 che, in at-
utilizzare nel trattamento, il cliente è tenuto a
tuazione del Decreto Legislativo 274/2007, ha
sottoscrivere una dichiarazione di assunzione
individuato le condizioni e stabilito le disposizioni
di responsabilità circa la veridicità del tratta-
che regolano tale possibilità.
mento con il medicinale richiesto. La dichiara-zione è conservata dal farmacista ed è allegata
In particolare, tale consegna potrà avvenire limi-
in un apposito registro;
tatamente alla presenza di una delle seguenti
c) esibizione da parte del cliente di un documento
originale firmato dal medico curante attestante
1. Presenza di una patologia cronica;
la patologia cronica da cui il paziente è affetto,
2. necessità di non interrompere il trattamento
con indicazione del farmaco utilizzato per il
relativo trattamento;
d) esibizione di una ricetta con validità scaduta
3. prosecuzione della terapia a seguito di dimis-
da non oltre trenta giorni; in tal caso il farma-
sioni ospedaliere
cista è tenuto ad apportare un'annotazione
Per ciascuna delle suddette condizioni è previsto
sulla ricetta che impedisca la sua riutilizzazio-
che debbano risultare elementi che ne confermi-
ne nell'ambito della disciplina del presente de-
no la sussistenza. In particolare è previsto quan-
creto. Il cliente è tenuto a sottoscrivere una
dichiarazione di assunzione di responsabilità circa la veridicità del trattamento con il medici-
1) Patologia cronica: qualora il medicinale
nale richiesto. La dichiarazione è conservata
venga richiesto per la necessità di assicurare
dal farmacista ed è allegata all'apposito regi-
la prosecuzione del trattamento di un pazien-
te affetto da patologia cronica (es. diabete,
e) conoscenza diretta da parte del farmacista del-
ipertensione), il farmacista può consegnare il
lo stato di salute del paziente e del trattamen-
medicinale, a condizione che siano disponibili
elementi che confermino che il paziente è in trattamento con il farmaco, quali:
a) presenza in farmacia di ricette mediche riferi-
te allo stesso paziente nelle quali è prescritto
In questi casi la dispensazione di farmaci
il farmaco richiesto;
iniettabili è limitata all'insulina.
2) Necessità di non interrompere un trattamento terapeutico: qualora la richiesta riguardi un
paziente che necessiti di non interrompere un trattamento, quale ad esempio l'ulteriore assunzione di un antibiotico, il farmacista può consegnare il medicinale richiesto a condizione che siano dispo-nibili elementi che confermino che il paziente è in trattamento con il farmaco, quali:
a) presenza in farmacia di una prescrizione medica rilasciata in una data che faccia presumere che il
paziente sia ancora in trattamento con il medicinale richiesto;
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b) esibizione, da parte del cliente, di una
confezione inutilizzabile (ad esempio un
Quantità consegnabili
flaconcino danneggiato). Il cliente è tenu-
Il farmacista è tenuto a
to a sottoscrivere una dichiarazione di as-
consegnare una sola con-
Quantità consegnabili e
sunzione di responsabilità circa la veridici-
fezione con il più basso
tà del trattamento con il medicinale richie-
numero di unità posologi-che del farmaco richiesto,
sto. La dichiarazione è conservata dal far-
tranne il caso di antibiotici
macista ed è allegata all'apposito registro.
iniettabili monodose che
possono essere consegnati in una quantità sufficiente ad assicurare la continuità del trattamento fino alla possibili-
In questo caso è ammessa la dispensazione di
tà di contatto del paziente con il medico prescrittore.
farmaci iniettabili limitatamente agli antibiotici
monodose.
Comunicazioni al cliente
Il farmacista è tenuto a ricordare al cliente che la conse-
gna del farmaco senza ricetta è una procedura eccezio-
3) Prosecuzioni di terapia a seguito di
nale e che il cliente deve comunque informare il medico
dimissione ospedaliera: il farmacista
curante del ricorso alla procedura. A tal fine il farmacista
può consegnare il medicinale richiesto
consegna al cliente una scheda, da inoltrare al medico,
(anche iniettabile) in caso di esibizione da
contenente la specificazione del medicinale consegnato.
parte del cliente di documentazione di di-
Registro riepilogativo
missione ospedaliera emessa il giorno di
Il farmacista annota su apposito registro, le cui pagine
acquisto o nei due giorni immediatamente
sono dallo stesso numerate, timbrate e siglate, la conse-
precedenti, dalla quale risulti prescritta o,
gna dei farmaci effettuata ai sensi del DM in esame, ri-
comunque, raccomandata la prosecuzione
portando il nome del farmaco, le iniziali del paziente e la
della terapia con il farmaco richiesto.
condizione, tra quelle sopra riportate, che ha dato luogo alla consegna del farmaco, allegando, nei casi in cui è prevista, la dichiarazione di assunzione di responsabilità del cliente.
I medicinali consegnati secondo le disposi-
zioni del DM in oggetto non possono essere
Farmaci esclusi dall'applicazione del decreto mini-
posti a carico del SSN.
steriale
In nessun caso è ammessa la consegna senza ricetta
per medicinali stupefacenti di cui al DPR 309/90.
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PRESCRIZIONE DI FARMACI PER INDICAZIONI
DIVERSE DA QUELLE AUTORIZZATE (LEGGE 94/98)
Riferimenti normativi: Art. 5 Provv. Ministero Sanità del 17/01/1997 Art. 3 del DL n. 23 del 17/02/1998, coordinato con la Legge di conversione n. 94 del 08/04/1998 Determinazioni AIFA 29 maggio 2007 e 16 ottobre 2007
Le indicazioni terapeutiche di un farmaco, così come le controindicazioni, le interazioni, le avvertenze, la posologia, le modalità di somministrazione sono fissati da enti regolatori dopo adeguata valutazione dei risultati di studi clinici in precedenza attuati. Tali elementi sono riportati nella scheda tecnica di un farmaco, approvata con decreto di registrazione ministeriale (Autorizzazione Immissione in Commer-cio - AIC). L'utilizzo di un farmaco al di fuori delle indicazioni autorizzate è normato dalla legge 94/98 ("legge Di Bella") che prevede quanto segue:
… "Il medico, nel prescrivere una specialità medicinale o altro medicinale prodotto industrialmente, si
attiene alle indicazioni terapeutiche, alle vie e alle modalità di somministrazione previste dall'A.I.C.
rilasciata dal Ministero della Sanità."
… "In casi singoli il medico può, sotto la sua diretta responsabilità e previa informazione del paziente e
acquisizione del consenso dello stesso, impiegare un medicinale per indicazioni diverse da quelle
riportate nell'A.I.C., qualora il medico stesso ritenga, in base a dati documentabili, che il paziente non
possa essere utilmente trattato con altri medicinali e purché tale impiego sia noto e conforme a lavori
apparsi su pubblicazioni scientifiche accreditate in campo internazionale". ⇒ v. sotto "Modifiche
apportate dalla Legge Finanziaria 2008").
… "In nessun caso il ricorso, anche improprio, del medico alla facoltà prevista dai commi 2 e 3 può
costituire riconoscimento del diritto del paziente alla erogazione dei medicinali a carico del Servizio
sanitario nazionale …" ⇒ il farmaco deve essere pertanto prescritto in fascia C.
Modifiche apportate dalla Legge Finanziaria 2008
Riferimenti Normativi: L. 24 dicembre 2007 n. 244 (GU n. 300 del 28/12/2007)
All'art. 348 della legge finanziaria del 2008 è stato introdotto un'importante articolo che va
ulteriormente a regolamentare l'ambito di prescrizione di farmaci per indicazioni non auto-
rizzate. In particolare la nuova normativa prevede che:"…in nessun caso il medico curante
può prescrivere un medicinale industriale per un'indicazione terapeutica diversa da quella au-
torizzata". Tale divieto si estende non solo per le prescrizioni da effettuarsi a carico del SSN ma anche
nel caso in cui il farmaco venga prescritto a pagamento del paziente, a meno che non siano disponibili
almeno dati favorevoli di sperimentazione clinica di fase II. In quest'ultimo caso, ai sensi della leg-
ge 94/98, il farmaco può essere prescritto a carico dell'assistito previo ottenimento del consenso in-
formato dello stesso.
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CASI ECCEZIONALI QUALORA NON
ESISTA VALIDA ALTERNATIVA TERAPEUTICA
Può verificarsi che farmaci ufficialmente autorizzati per determinate indicazioni si dimostrino, succes-
sivamente, efficaci nel trattamento di altre condizioni patologiche. Esempi di questo tipo sono piutto-
sto frequenti in medicina.
Di norma, compete all'azienda farmaceutica titolare della specialità medicinale richiedere all'autorità
regolatoria competente l'ampliamento delle indicazioni, allegando la documentazione probatoria.
Talvolta, per svariati motivi, tale estensione non interessa in quanto ad esempio limitata a sottogruppi
particolari di pazienti.
L'utilizzo di un farmaco per indicazioni non autorizzate è tuttavia possibile nel rispetto di alcune nor-
me, che di seguito si riportano.
Legge n. 648/96
Riferimenti normativi: − Provvedimento 20 luglio 2000 (GU n. 219 del 19/9/2000)
− Provvedimento 24 gennaio 2001 (GU n. 70 del 24/3/2001)
L'elenco dei farmaci
Art. 1: "È istituito l'elenco dei medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri
Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimen-
tazione clinica e dei medicinali da impiegare per un'indicazione terapeutica diversa da quella autoriz-
zata, da erogarsi a totale carico del SSN qualora non esista valida alternativa terapeutica".
Chi può richiede l'inserimento di un farmaco ?
Art. 2 c. 1: "I medicinali di cui all'art. 1 vengono inseriti nell'elenco dalla Commissione unica del far-
maco su propria iniziativa oppure su proposta di associazioni di malati, società scientifiche, università,
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico".
Come richiedere l'inserimento ?
Art. 2 c. 2: "Al fine della formulazione del parere della Commissione unica del farmaco, la documen-
tazione a supporto della proposta di inserimento deve comprendere:
a) una relazione di carattere scientifico sulla patologia che ne rappresenti la gravità e l'assenza di una
valida alternativa terapeutica;
b) la descrizione del piano terapeutico proposto;
c) i dati indicativi sul costo di trattamento per paziente (mensile o per ciclo di terapia);
d) lo stato autorizzativo del medicinale in Italia ed all'estero con indicazioni dell'azienda produttrice o
fornitrice;
e) la documentazione disponibile quale: pubblicazioni scientifiche, risultati di studi clinici di fase prima
o seconda con riferimento anche alla qualità e sicurezza del medicinale, informazioni concernenti
sperimentazioni cliniche ancora in corso".
p esecrizione e - Serev
Indicazioni riportate per i farmaci inseriti
Art. 3: "I medicinali di cui all'art. 1 vengono inseriti nell'elenco dalla Commissione unica del farmaco
che riporterà di massima indicazioni relative a:
a) denominazione del medicinale;
b) indicazione terapeutica;
c) criteri di inclusione;
d) eventuali criteri di esclusione;
e) piano terapeutico;
f) eventuali condizioni particolari relative a prezzo, fornitura, ecc.;
g) parametri per il monitoraggio clinico".
Il monitoraggio
Art. 4: "La struttura prescrittrice, ogni tre mesi, trasmetterà alla Commissione unica del farmaco (ora
AIFA) ed all'assessorato della sanità della propria regione i dati presenti nella scheda di monitoraggio
predisposta per ciascun farmaco autorizzato".
Ulteriori disposizioni da parte dei medici prescrittori
Art. 5: "I medicinali inseriti in elenco saranno prescritti nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) consenso informato scritto del paziente dal quale risulti che lo stesso è consapevole della incomple-
tezza dei dati relativi alla sicurezza ed efficacia del medicinale per l'indicazione terapeutica propo-
b) dispensazione diretta tramite il servizio farmaceutico delle strutture prescrittrici, ove possibile, op-
pure del servizio farmaceutico della asl di residenza del paziente".
L'elenco dei medicinali inseriti nella legge 648 è disponibile nel sito:
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Impiego di un Medicinale sottoposto a
Sperimentazione Clinica (Decreto 8/5/03)
Riferimenti normativi: − Decreto 8 maggio 2003 (GU n. 173 del 28/07/2003)
− DGR n. 4284 del 29 dicembre 2004 (BUR n. 13 del 08/02/2005)
Quali casi ?
Art. 1: "Un medicinale sottoposto a sperimentazione clinica sul territorio italiano o in Paese estero…
può essere richiesto all'impresa produttrice per uso al di fuori della sperimentazione clinica quando
non esista valida alternativa terapeutica al trattamento di patologie gravi, o di malattie rare o di
condizioni di malattia che pongono il paziente in pericolo di vita".
Quali farmaci ?
Art. 2: "L'autorizzazione all'uso del medicinale di cui all'art. 1 può essere rilasciata soltanto qualora
ricorrano le seguenti condizioni:
a) il medicinale sia già oggetto, nella medesima specifica indicazione terapeutica, di studi clinici
sperimentali, in corso o conclusi, di fase terza o, in casi particolari di condizioni di malattia
che pongano il paziente in pericolo di vita, di studi clinici già conclusi di fase seconda;
b) i dati disponibili sulle sperimentazioni di cui alla lettera a) siano sufficienti per formu-
lare un favorevole giudizio sull'efficacia e la tollerabilità del medicinale richiesto".
Chi può richiedere il farmaco e per quali pazienti ?
Art. 3: "La fornitura del medicinale di cui all'art. 1 può essere richiesta all'impresa produttrice:
a) dal medico per uso nominale nel singolo paziente non trattato nell'ambito di studi clinici;
b) da più medici operanti in diversi centri o da gruppi collaborativi multicentrici (accesso allargato);
c) dai medici o da gruppi collaborativi, per pazienti che hanno partecipato a una sperimentazione
clinica che ha dimostrato un profilo di efficacia e tollerabilità tale da configurare la necessità,
per coloro che hanno partecipato al trial, a fruire con la massima tempestività dei suoi risul-
Stesura del protocollo
Art. 4 c.1: "A seguito della richiesta, l'impresa produttrice può fornire il farmaco sulla base di un pro-
tocollo in cui siano presenti ed adeguatamente documentate:
a) la motivazione clinica della richiesta;
b) i dati pertinenti relativi alla efficacia ed alla tollerabilità;
il grado di comparabilità dei pazienti inclusi nelle sperimentazioni di cui all'art. 2, comma 1,
lettera a), e di coloro per cui è formulata la richiesta;
d) le modalità di informazione al paziente;
e) le modalità di raccolta dati, secondo la logica di uno studio osservazionale".
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Approvazione da parte del Comitato Etico e notificazione al Ministero
Art. 4 c. 2: " Il protocollo deve essere:
a) sottoposto da parte del medico alla approvazione da parte del Comitato Etico nel cui
ambito di competenze origina la richiesta…
b) notificato, contestualmente alla notifica di cui alla lettera a), al Ministero della Salute.".
Fornitura gratuita da parte della Ditta
Art. 4 c. 3: " Il medicinale è fornito gratuitamente dall'impresa autorizzata."
Questa disposizione è condizione indispensabile per
l'impiego del farmaco ai sensi della normativa in oggetto
Ulteriori disposizioni regionali:
" … la Ditta si impegna a garantire l'intero ciclo di terapia nel
caso di patologie acute ovvero, nel caso di patologie croniche,
la fornitura del farmaco fino alla valutazione dello stesso da
parte della Commissione per il PTORV (Prontuario Terapeutico
Ospedaliero Regione Veneto) ".
Riassumendo: casi eccezionali qualora non esista valida alterantiva terapeutica
Farmaci autorizzati
Inserimento elenco SSN ai sensi della legge 648/96
solo in altri Stati
Inserimento elenco SSN ai sensi della legge 648/96
Farmaci per indicazioni
diverse da quelle
autorizzate
paziente ricoverato ⇒ DRG paziente "esterno" ⇒ NO SSN (a carico del paziente)
Farmaci non autorizzati
Fornitura gratuita della Ditta ai sensi del decreto 8/5/2003
ma in sperimentazione
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LA CONTINUITÀ TERAPEUTICA OSPEDALE-TERRITORIO
Riferimenti Normativi: DL 18 settembre 2001 n. 347 convertito con modificazioni con la Legge n. 405 del 16 novembre 2001 (GU n. 268 del 17/11/2001), Det. AIFA del 29 ottobre 2004 (Suppl. GU n. 259 del 04/11/2004), DGRV n. 2002 del 30/06/2009 (BUR n. 59 del 21/07/2009), DGR n. 341 del 30/09/2009, Decreto Dirig. n. 141 del 30/09/2009, Circ. Reg. Veneto n. 650812 del 20/11/2009 (BUR n. 59 del 21/07/2009).
Nell'ambito dell'assistenza farmaceutica sono stati promossi specifici programmi che prevedono quan-to segue:
• erogazione diretta di farmaci specialistici ad alto costo (farmaci del PHT).
• erogazione farmaci alla dimissione dall'ospedale: a tutti coloro che vengono dimessi dopo un rico-
vero o che siano stati sottoposti a visita specialistica ambulatoriale, l'ospedale consegna diretta-mente i farmaci necessari per i primi giorni di cura e di convalescenza a casa.
Il PHT [Prontuario H (ospedale) -T (territorio)] rappresenta una lista di medicinali specialistici ad alto
costo per i quali sussistono le condizioni di impiego clinico e di setting assistenziali compatibili anche
con una distribuzione diretta da parte delle strutture pubbliche (es. ospedali e distretti socio-
sanitari), nel rispetto della volontà del paziente. La terapia distribuita direttamente, laddove possibile,
deve dare garanzia di continuità per tutto il ciclo di terapia e fino ad un massimo di 3 mesi.
I criteri per la definizione della lista dei farmaci inclusi nel PHT sono i seguenti:
• farmaci che necessitano di una diagnostica differenziale (effettuata dai centri
specialistici individuati dalla Regione che redigono il Piano Terapeutico);
• controllo periodico dell'assistito da parte della struttura specialistica, che
determina le condizioni per una maggiore appropriatezza diagnostico-
• verifica della compliance del paziente; • monitoraggio del profilo di beneficio/rischio e di sorveglianza epidemiologica dei nuovi
Per conoscere quali sono i farmaci disponibili per una eventuale distribuzione diretta, contattare i rispettivi Servizi di Farmacia (v. pag. 40)
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Il servizio è dedicato ai pazienti in dimissione dai ricoveri ordinari, day hospital o dalle visite ambula-toriali. Subito dopo il ricovero o la prestazione ambulatoriale l'utente potrà ritirare direttamente in o-spedale lo stesso farmaco con cui è stato curato o che gli è stato prescritto dallo specialista.
Nell'attuale percorso assistenziale in cui la ge-
1) Modulo riservato, oltre ai farmaci del PHT, an-
stione del paziente cronico viene sempre più spo-
che ai farmaci relativi ai trattamenti per la fa-
stata a livello territoriale, la continuità terapeuti-
se di acuzie che vengono distribuiti diretta-
ca ospedale-territorio assume un ruolo fonda-
mente alle dimissioni o dopo visita specialisti-
mentale per garantire la prosecuzione della cura
ca per consentire la continuità di cura. La te-
in situazioni di alta complessità ed assicurare u-
rapia distribuita direttamente, laddove possi-
niformità di comportamento prescrittivo tra me-
bile, deve dare garanzia di continuità per tutto
dici Specialisti, Ospedalieri e Medici di Medicina
il ciclo di terapia e fino ad un massimo di 3
In tale contesto, al fine di garantire una maggior
2) Modulo riservato alle terapie consigliate a do-
qualità e appropriatezza della prescrizione resa al
micilio che, per la loro cronicità, vengono pre-
paziente, la Regione Veneto ha ritenuto opportu-
scritte dal MMG ed in cui è preferibile che ven-
no migliorare la comunicazione tra i diversi ope-
ga indicato il gruppo terapeutico. È prevista la
ratori del SSN attraverso la standardizzazione e
compilazione dello spazio "principio attivo/
l'informatizzazione della lettera di dimissione da
specialità" qualora, per particolari condizioni
ricovero e/o dopo visita specialistica.
del paziente, debba essere prescritto un de-
In particolare è stata definita la seguente moduli-
terminato farmaco. In questo caso il medico
stica "regionale":
prescrittore dovrà precisare la motivazione.
Questa Azienda si sta attivando per garantire l'informatizzazione della lettera di dimissione. Non appena possi-bile verranno fornite ulteriori indicazioni in merito a tutti gli specialisti operanti nelle strutture ospedaliere e di-strettuali.
Osped. S. Antonio
Osped. Piove di Sacco
Servizio di Farmacia Ospedaliera
Servizio di Farmacia Ospedaliera
Lunedì - Venerdì: 9.30 - 13.30 14.30 - 17.00
Lunedì - Venerdì: 8.30 - 14.00
Sabato: 10.00 - 12.00
Sabato: 8.30 - 12.30
Tel: 049/821.6558 Fax: 049/821.6655
Tel: 049/9718441 - 8444 Fax: 049/9718367
Az. Ospedaliera
Ist. Oncologico Veneto
Unità Distribuzione Farmaci
Servizio di Farmacia Ospedaliera
Lunedì - Venerdì: 9.30 - 13.30 14.30 - 17.00
Lunedì - Venerdì: 8.30 - 14.00 14.30 - 16.00
Sabato: 10.00 - 12.00
Tel: 049/821.5838 Fax: 049/821.5832
Tel: 049/821.8607 Fax: 049/821.8606
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Modalità per la dispensazione di
presidi a favore di soggetti diabetici
Riferimenti Normativi: DGR n. 1798 del 16 giugno 2009 Circ. Reg. Ven. n. 345524/50.07.02.02 del 25/06/2009
Con DGRV n. 1798 del 16 giugno 2009 sono state aggiornate le procedure regionali concernenti la prescrizione, di-
spensazione e tariffazione dei dispositivi erogati a soggetti affetti da diabete mellito.
Di seguito si riporta una sintesi relativa alle nuove disposizioni in vigore dal 1 luglio 2009 e, a pag. 42, una tabella
riassuntiva sulle modalità prescrittive.
MODALITA' DI PRESCRIZIONE
Il Programma
La prescrizione di presidi
per soggetti diabetici è
1) La prescrizione dei dispositivi può essere attual-
vincolata da una diagnosi e da un Programma
mente effettuata solo dalle seguenti figure pro-
di Cura (PC) effettuato da un diabetologo affe-
rente ad un Centro Antidiabetico pubblico o
• Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libe-
accreditato. Ciascuna eventuale modifica al
ra Scelta che ha in cura il paziente nel rispetto
PC deve essere apportata dalle strutture so-
del Programma di Cura (v. riquadro);
• Specialisti in Diabetologia (afferenti a Centri
Al fine di garantire continuità nella prescrizione
e dispensazione agli assistiti già
(limitatamente al diabete gravidico) operanti in
in trattamento, la stesura del
strutture pubbliche o accreditate;
PC verrà effettuata in occa-
• Specialisti in Diabetologia afferenti all'U.O. di
sione del primo controllo utile
Pediatria dell'Azienda Ospedaliera di Padova.
presso i clinici abilitati.
2) Il medico prescrittore dovrà indicare obbligatoriamente sulla ricetta le seguenti informazioni:
tipologia di diabete: "insulino trattato", "non insulino trattato" o "diabete gestazionale".
Per la prescrizione di siringhe ipodermiche o aghi per iniettori dovrà essere indicato il numero di
somministrazioni giornaliere, mentre per le strisce reattive o lancette pungidito il medico riporte-
rà il numero di misurazioni giornaliere.
3) Per i soggetti affetti da DM insulino-trattato, la ricetta potrà essere effettuata bimestralmente. Tut-
tavia, nei casi in cui, a giudizio del medico, si riscontri la necessità di effettuare nel breve termine
una rivalutazione del paziente, è consentita la redazione di prescrizioni mensili. Per agevolare il ri-
conoscimento di tali prescrizioni da parte dei farmacisti, è indispensabile che il medico specifichi
nella ricetta che si tratta di prescrizione mensile. Per gli altri pazienti le modalità prescrittive sono
schematizzate a pag. 42.
Si ricorda che la prescrizione di presidi per diabetici è limitata ai pazienti residenti nella Regione
Veneto. Pertanto, la prescrizione di tali dispositivi a soggetti provenienti da altre Regioni è subordinata
all'autorizzazione del Servizio Farmaceutico.
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Riferimenti Normativi:
FAQ riguardo la nuova normativa sulla prescrizione
DGR n. 1798 del 16/06/2009
di presidi per soggetti diabetici
Circ. Reg. Veneto n. 394851 del 17/07/2009 Circ. Reg. Veneto n. 537350 del 01/10/2009
Si riportano di seguito le risposte alle domande più frequenti (FAQ) in merito alle modalità di eroga-zione di presidi a favore di soggetti affetti da diabete mellito.
Si può erogare un quantitativo di presidi che eccede il fabbisogno bimestrale ?
NO. Qualora il conteggio delle unità erogabili, sulla base delle indicazioni segnate dal medico in ricet-
ta, si discosti dal quantitativo di unità risultanti dalle confezioni in commercio, l'arrotondamento deve
essere operato per difetto, fatta eccezione per gli aghi per iniettore a penna. In quest'ultimo caso,
qualora il numero di somministrazioni indicate in ricetta superi il 50% del quantitativo dispensabile
(50 aghi), è ammesso l'arrotondamento per eccesso (es. per 3 somministrazioni al dì è ammessa la
dispensazione di 200 aghi/bimestre, per 4 somministrazioni al dì verranno dispensati 200 aghi/
bimestre).
Si possono erogare confezionamenti diversi per coprire il fabbisogno del paziente ?
SI. Nel caso ad esempio che il medico indichi nella ricetta un fabbisogno di 4 determinazioni/die di
strisce reattive per un paziente insulino-trattato (240 strisce/bimestre), il farmacista potrà erogare
ad esempio 4 confezioni da 50 strisce + 1 confezione da 25 (tot. 225). Lo stesso discorso potrà essere
fatto per le lancette pungidito.
Le ricette per i pazienti insulino-trattati devono riportare sempre la posologia ?
SI. La posologia (n°determinazioni/n°somministrazioni) deve obbligatoriamente essere sempre ripor-
tata sulla ricetta per quanto riguarda i soggetti diabetici insulino-trattati.
Cosa deve fare il farmacista in caso di discordanza tra le indicazioni riportate in ricetta ?
In caso di discordanza tra numero di determinazioni e numero di confezioni indicate dal medico in ri-cetta, ai fini del calcolo del numero di confezioni dispensabili, il farmacista dovrà far prevalere l'indica-zione del numero di determinazioni giornaliere specificate in ricetta dal sanitario.
Per un paziente insulino-trattato, il medico può effettuare ancora una prescrizione mensile ?
SI. La nuova normativa regionale prevede per i soggetti insulino-trattati la prescrizione di un'unica
ricetta bimestrale. Tuttavia, nei casi in cui, a giudizio del medico, si riscontri la necessità di effettuare
nel breve termine una rivalutazione del paziente, è consentita la redazione di prescrizioni mensili. Per
agevolare il riconoscimento di tali prescrizioni da parte dei farmacisti, è indispensabile che il medico
specifichi nella ricetta che si tratta di prescrizione mensile.
È possibile effettuare/spedire una ricetta per un assistito residente in un'altra Regione ?
NO. L'erogazione di presidi a favore di soggetti diabetici trova il suo ambito di applicazione nell'ambito
di un fondo regionale (Assistenza Integrativa) e di una normativa che può variare da regione a regio-
ne. In linea di massima non è consentito effettuare/spedire ricette per assistiti residenti in altre regio-
ni se non previa autorizzazione da parte del Servizio Farmaceutico dell'ULSS 16 che provvederà a
contattare, caso per caso, le Aziende Sanitarie di competenza per concordare con esse tipologia e
quantitativi che possono essere erogati per quel paziente.
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FARMACOVIGILANZA
Riferimenti Normativi: DM 12 dicembre 2003(GU n. 36 del 13/02/2004), D.Lgs 8 aprile 2003 n. 95 (GU n. 101 del 03/05/03), Circ. Reg. Veneto n. 149057 del 02/03/2004, D.Lgs 219 del 34/04/2006
Allo scopo di semplificare la segnalazione spontanea, il Ministero della Salute ha approvato nel 2004 il modello di
scheda unica che deve essere utilizzato per comunicare le reazioni avverse sia a farmaci che a vaccini.
INDICAZIONI PER LA
COMPILAZIONE DELLA
Reazioni avverse oggetto di segnalazione:
• tutte le reazioni (gravi o non gravi, attese o inattese) relative ai farmaci sottoposti
a monitoraggio intensivo (v. elenco aggiornato periodicamente nel sito dell'AIFA);
• per gli altri farmaci è necessario segnalare solo le reazioni avverse gravi o inattese;
• per i vaccini invece vige l'obbligo di segnalazione di tutte le reazioni avverse.
Dati del paziente: devono essere inserite unicamente le iniziali del paziente riportando pri-
ma la lettera iniziale del nome, seguita dalla lettera iniziale del cognome nonché la data di
nascita o l'età del soggetto.
Descrizione della reazione avversa: la descrizione deve avvenire nel modo più chiaro e
meno fantasioso possibile dal momento che la stessa dovrà essere interpretata e codificata
dal Responsabile della Farmacovigilanza all'atto dell'inserimento della scheda nella banca
dati ministeriale.
Gravità della reazione: la gravità della reazione avversa non deve essere stabilita su
base soggettiva. Una reazione viene definita grave se:
• è fatale; • ha provocato o prolungato l'ospedalizzazione;
• ha provocato invalidità grave o permanente;
• ha messo in pericolo la vita del paziente; • ha prodotto anomalie congenite e difetti alla nascita in neonati le cui madri avevano assunto far-
maci in gravidanza.
Farmaco sospetto:
specialità medicinali: riportare il nome commerciale del farmaco sospetto e non solo il
principio attivo;
medicinali generici: al nome del principio attivo deve essere aggiunto il nome dell'Azienda (es.
ac. acetilsalicilico Interpharm).
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Indicazioni aggiuntive obbligatorie nel caso di reazioni avverse da vaccini:
ora della somministrazione;
numero di dose somministrata (I, II, III o richiamo); numero del lotto e data di scadenza;
è necessario riportare anche i vaccini eventualmente somministrati nelle quattro settimane prece-
dati anamnestici; storia clinica e farmacologica rilevante; sede dove è avvenuta la vaccinazione; sito di inoculo.
Eventuali esami di laboratorio rilevanti: si sottolinea che, qualora siano stati effettuati
degli accertamenti, non è di alcuna utilità la loro citazione se non è accompagnata dall'esito
(es. in caso di neutropenia inserire anche la formula leucocitaria rilevata).
La scheda di segnalazione è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.agenziafarmaco.it/it/content/segnalazione-delle-reazioni-avverse
L'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo è consultabile al seguente indirizzo:
A chi si deve inviare la scheda ?
Le schede devono essere inviate al referente per la farmacovigilanza individuato nella propria struttu-ra, come di seguito riportato.
Strutture ULSS 16
Az. Ospedaliera di Padova
Responsabile della Farmacovigilanza:
Responsabile della Farmacovigilanza:
Dr Umberto Gallo c/o
Dr.ssa Antonella Alberti
Servizio Farmaceutico Territoriale
c/o la Farmacologia Medica AOP - Padova
Via Berchet n. 10 - 35131 Padova
Tel 049/821.2343 - Fax 2827
Tel: 049/821.5116 - Fax: 049/821.5105
Ist. Oncologico Veneto
Responsabile della Farmacovigilanza:
Dr Angelo Palozzo c/o
Servizio Farmacia Ospedaliera
c/o Istituto Oncologico Veneto - Padova
Tel: 049/821.5840 - Fax: 049/821.5837
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MODALITÀ OPERATIVE PER L'ATTIVITÀ DI
INFORMAZIONE SCIENTIFICA SUL FARMACO
Riferimenti Normativi: − D.Lgs n° 219/06 (GU n. 142 del 21/06/2006)
− DGRV n° 1307 dell'8/5/2007
Perché regolamentare l'attività di informazione scientifica sul farmaco?
Considerando che il farmaco rappresenta un bene sanitario indispensabile per la prevenzione e la cura di numerose patologie, una corretta informazione sui farmaci diventa un fattore essenziale per una pratica clinica efficiente. In questo ambito diventa importante riprendere il tema dell'informazione scientifica in un ottica di eticità e di trasparenza che deve avere come obiettivo quello di rendere il medico edotto sui farmaci, con particolare riferimento alle nuove opportunità terapeutiche e alle se-gnalazioni di farmacovigilanza.
Il D.Lgs 219/06 regolamenta l'attività di informazione del farmaco con particolare riferimento ai se-guenti aspetti:
⇒ pubblicità presso gli operatori sanitari (art. 119-121); ⇒ requisiti e attività degli informatori scientifici (art. 122); ⇒ regolamentazione sulla concessione di premi (art. 123) e di attività congressuali (art. 124); ⇒ modalità di cessione di campioni di medicinali gratuiti (art. 125).
Pubblicità presso gli operatori sanitari (medici & farmacisti)
1. Svolgimento dell'attività degli Informatori
Non è più ammesso lo svolgimento
sul Farmaco (ISF)
dell'attività di informazione medico
scientifica all'interno dei reparti di
Nelle strutture pubbliche Þ lo svolgi-
degenza nonché negli ambulatori
specialistici durante l'orario di visita dei
mento dell'attività degli ISF all'interno
pazienti ad eccezione degli studi medici.
delle strutture del SSR viene assicurato
e agevolato dalle Direzioni attraverso
l'individuazione di: • locali idonei (es. sala medici, biblioteca di reparto,
Al fine di agevolare la programmazione
studio del medico);
degli incontri, dovrà essere apposto negli
• fasce orarie concordate con il responsabile del-
studi medici convenzionati e nelle strutture del
l'U.O. mediante visite individuali o preferibilmente
SSR un apposito cartello nel quale siano
incontri collegiali organizzati dalle Direzioni mede-
chiaramente individuate le modalità di ricevi-
sime e/o dal responsabile del reparto.
mento degli ISF.
Presso i medici convenzionati ⇒ lo svolgimento
dell'attività degli ISF negli studi di MMG e PLS dovrà
avvenire in apposito orario, concordato con il medico.
Presso i farmacisti ⇒ la pubblicità presso i farmacisti dei medicinali vendibili dietro presentazione di
ricetta medica è limitata alle informazioni contenute nel riassunto delle caratteristiche del medicinale.
La limitazione non si applica ai farmacisti ospedalieri.
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2. Tesserino di riconoscimento
Elementi del tesserino:
Gli informatori dovranno essere dotati di un
tesserino di riconoscimento, che riporti i dati
nome e cognome;
elencati nel riquadro a lato. Detto tesserino
codice fiscale;
sarà fornito dalle rispettive Aziende farma-
data inizio attività presso l'Azienda;
ceutiche e vidimato dalla Regione Veneto
logo e nome dell'Azienda;
(sulla base degli elenchi ricevuti), da esibirsi
aree terapeutiche nelle quali l'ISF opera;
per l'accesso nelle strutture del SSR, incluse
ambito territoriale e/o ASL nei quali l'ISF opera.
quelle convenzionate.
3. Numero di visite
Il numero di visite individuali di ogni ISF ai singoli
Materiale informativo
MMG/PLS è quantificabile in 5 visite annuali per ogni medico interessato alla prescrizione.
La pubblicità di un medicinale presso gli operatori
Qualora l'ISF sia responsabile del servizio di informa-
sanitari deve sempre includere:
zione scientifica di più prodotti, il numero massimo di
il riassunto delle caratteristiche del prodotto che
visite rimane comunque invariato, fatta salva l'esi-
risulta autorizzato dal Ministero della salute;
genza di veicolare nuove informazioni rilevanti sull'u-
la classificazione ai fini della fornitura;
so appropriato dei medicinali (es. nuove indicazioni
il prezzo di vendita;
terapeutiche approvate, aggiornamenti in tema di far-
le condizioni dell'eventuale dispensazione a
macovigilanza ed effetti collaterali, ecc.).
Gli ISF devono svolgere la loro attività presso i medici
NB: è consentito utilizzare per l'informazione al
da soli; la presenza del capoarea o di altre figure pro-
medico solo materiale autorizzato dall'Agenzia
fessionali non correlate all'attività di informazione scientifica è ammessa solo per funzioni diverse dal-
Italiana del Farmaco.
l'informazione scientifica.
Non è consentito agli operatori sanitari del SSN e delle
farmacie convenzionate, fornire agli ISF né indicazioni
relative alle abitudini prescrittive dei medici né informazioni
inerenti le procedure di acquisto dei medicinali.
Cessione & acquisizione di campioni gratuiti
1. N° di campioni gratuiti erogabili
I campioni gratuiti possono essere consegnati dagli ISF, ai medici autorizzati a prescrivere il medici-
nale, secondo i seguenti criteri:
• n° 2 campioni a visita per ogni dosaggio o forma farmaceutica di un medicinale, esclusivamente
nei diciotto mesi successivi alla prima commercializzazione del prodotto ed entro il limite massimo di 8 campioni annui per ogni dosaggio e forma;
• n° 4 di campioni a visita per i farmaci in commercio da più di diciotto mesi entro
il limite massimo di 10 campioni annui, scelti nell'ambito del listino aziendale.
I limiti quantitativi sopra specificati si applicano anche ai medicinali vendibili al pubbli-co in farmacia non dispensati con onere a carico del SSN e secondo le indicazioni AIFA.
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Fatto salvo quanto previsto per i campioni gratuiti non è consentita la cessione a titolo gratuito di medicinali. Per i
farmaci destinati ad un "uso compassionevole" o alle sperimentazioni cliniche si far riferimento alla specifica norma-
tiva vigente (Decreto 8/5/2003 e D.Lgs 211/2003)
2. Obbligo di richiesta scritta
La consegna gratuita dei campioni di
medicinali è subordinata ad una richie-
sta scritta che riporti in modo leggibi-
Padova, 21 novembre 2007
le la data, il nome e cognome, il timbro
Il sotoscrito dot. Mario Rossi richiede ala dita MXFARMACEUTICA la
e la firma del medico richiedente, il nu-
cessione a titolo gratuito dei seguenti farmaci:
mero di campioni per farmaco di ogni
dosaggio e forma farmaceutica (v. esempio).
MEDICINAL 50 mg cpr nela quantità di 2 confezioni;
Le Aziende farmaceutiche sono tenute a farsi con-
MEDICINAL 100 mg cpr nela q uantità di 2 confezioni.
segnare dagli ISF ogni richiesta medica, conser-
Timbro & Firma
varla per 18 mesi e a fornire la suddetta docu-
mentazione in caso di richiesta da parte della Re-
Il medico che ha richiesto i campioni secondo le modalità sopra descritte e secondo le quantità indicate, è
direttamente responsabile della gestione e della corretta conservazione dei campioni stessi.
Concessione di prodotti gratuiti promozionali di valore trascurabile
L'art. 123 del D.Lgs 219/06 nel prevede il divieto di
La quantificazione del predetto
concedere, offrire o promettere premi, vantaggi
valore trascurabile è fissato in
pecuniari o in natura, salvo che siano di valore trascu-
un massimo di € 20,00 annui
rabile e siano comunque collegabili all'attività espletata dal medico e dal farmacista.
per Azienda farmaceutica per ogni
singolo medico o farmacista.
Considerato che il costo di abbonamenti alle riviste scientifiche, di testi, di documenti di supporto informatico, ecc. collegati all'attività espletata dal medico e dal farmacista è ge-
neralmente superiore a € 20,00 viene stabilito che la cessione gratuita di detto materiale
può essere effettuata solo a favore delle unità operative delle AO/ASL ivi comprese le UTAP, le
medicine di gruppo e le associazioni territoriali. In questo caso l'Azienda Farmaceutica è tenuta a darne comunicazione alle Direzioni aziendali delle ASL/AO di appartenenza, in quanto detti prodotti si configurano come un bene comune a tutti gli ope-ratori sanitari. Per i MMG/PLS la cessione di detto materiale viene effettuata alle strutture sanitarie pubbliche presso o per il tramite del distretto di appartenenza, salvo diversi accordi e/o organizzazioni tra medici convenzionati e azienda sanitaria.
Convegni & Congressi riguardanti medicinali
I sanitari che partecipano ad eventi organizzati e/o promossi e/o finanziati, a
qualsiasi titolo, dalle Aziende farmaceutiche sono tenuti a darne comunicazione
alle rispettive aziende sanitarie e strutture accreditate di appartenenza.
Presso tali strutture è depositato un registro con i dati relativi alle partecipazioni
in questione; tali dati devono essere accessibili alle Regioni e all'AIFA.
Source: http://www.ginecologia.unipd.it/Assistenza-Documenti/Comuni/Manuale%20Prescrizione%20Farmaci.pdf
lo que tienes, Desarrollo y herramientas 4 cv / Adriana Torres Topaga 5 Vestido interactivo Proyectos realizados relacionados 6 ADRIANA TORRES TOPAGA lo que tienes, CACTUS" Vestido interactivo Introducción 1Descripción 2 Kostenaufstellung 5 cv / Adriana Torres Topaga 6 Proyectos realizados relacionados 7 1 IntroducciónEl "Muéstrame lo que tienes / CACTUS " es el resultado y la continuación de una serie de temas en la investigación relacionados con diferentes aspectos sobre clima y el cuerpo. Este proyecto se originó en el transcurso de mis estudios de Estrategias de espacio y de diseño, en la Universidad de Arte y Diseño Industrial de Linz bajo el tema "Furia de la naturaleza". el enfoque de mi trabajo es eel aspecto social del tiempo (clima social) y su representación.. De manera personal, surgió en la búsqueda de un espacio de investigación híbrido y dinámico en el en áreas aparentemente separadas como el diseño textil, la arquitectura, el diseño, sociología y
Dysautonomias: Clinical Disorders of the Autonomic Nervous SystemModerator: David S. Goldstein, MD, PhD; Discussants: David Robertson, MD; Murray Esler, MD; Stephen E. Straus, MD;and Graeme Eisenhofer, PhD The term dysautonomia refers to a change in autonomic nervous sympathetic neurotransmitter norepinephrine to its receptors in