Larivistadifinanza.info
EDITORE - PUBBLICITÀ - AMMINISTRAZIONE
S O M M A R I O
Euroedizioni S.r.l.
Viale Lombardia 266 - 20047 Brugherio (MI)Tel 039.28708 - Fax 039.8942601e-mail segreteria:
[email protected]
IL FEDERALISMO FISCALE
NEL CONTESTO DELLE AUTONOMIE FINANZIARIEdel Prof. Avv. Domenico Ciavarella . . . . . . . . . . . . . . . . . . IX
MANOVRA ECONOMICA (D.L. N. 78/2010): LIMITI TEMPORALI
Euroedizioni S.r.l. - Centro Polifunzionale
ALLE SOSPENSIVE NEL PROCESSO TRIBUTARIO
Contrada Pizunzo, 6/N/6 Zona G - 70015 Noci (BA)
IL PROBLEMA GIURIDICO DEL TITOLO ESECUTIVO EUROPEO
IN SEDE DI INADEMPIMENTO TRIBUTARIOdell'Avv. Vittoria Ciavarella . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XVIII
Tel 080.4978934 - Fax 080.4967406
[email protected]
IL GIUDIZIO DELL'OTTEMPERANZA NEL NUOVO PROCESSO TRIBUTARIO. PROFILI TEORICI E GIURISPRUDENZIALI
DIRETTORE RESPONSABILE
della Prof.ssa Maria Libera Pagliaro . . . . . . . . . . . . . . . . . XXVI
L'INTERPRETAZIONE OGGETTIVA DELLE FUNZIONI
DIRETTORE EDITORIALE
DEL GARANTE A TUTELA DEL CONTRIBUENTE ED
Prof. Avv. Domenico Ciavarella
AL SERVIZIO DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI
del Prof. Avv. Domenico Ciavarella . . . . . . . . . . . . . . . XXXVIII
COMUNICATO STAMPA
IMPIANTI PER LA STAMPA E STAMPA
ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELL'ORGANIZZAZIONE
Stampa Sud Spa - Mottola (TA)
NAZIONALE DEI GARANTI DEL CONTRIBUENTE
L'ENTE LOCALE PUO' NOTIFICARE IN UN UNICO ATTO
AUTORIZZAZIONE DEL TRIBUNALE DI MILANO
AVVISI CHE ACCERTANO DIVERSE ANNUALITA' DI IMPOSTA
n. 581 del 25/11/1995
(Cassazione, Sez. trib. - Sent. n. 11445 del 12 maggio 2010) . . . . . . . . XL
QUOTE DI ABBONAMENTO
AGEVOLAZIONI "PRIMA CASA": CHIARIMENTI(Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 31/E del 7 giugno 2010 - Direzione Centrale
Euro 166,00 per sei numeri a periodicità trimestrale
compreso di spese spedizione.
Spazio pubblicitario da Euro 350,00 in su.
DEFLAZIONE DEL CONTENZIOSO E RAZIONALIZZAZIONE DELLA RISCOSSIONE(Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 37/E del 21 giugno 2010 - Direzione
Una copia Italia e paesi CEE Euro 25,00.
Centrale Affari legali e contenzioso) . . . . . . . . . . . . . . . . XLVII
Copia arretrata Euro 30,00.
Il corrispettivo per l'abbonamento a questo periodico
HOLDING INDUSTRIALI: I DIFFERENZIALI DI INTERESSE
è comprensivo dell'imposta assolta dall'Editore ai sen-
CONCORRONO ALLA DETERMINAZIONE DELL'IRAP(Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 56/E del 22 giugno 2010 - Direzione
si e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 74
del D.P.R. n. 633/72 e del D.M. 28/12/1972 e succes-sive modificazioni ed integrazioni.
IL REGIME FORFETARIO PREVISTO PER GLI ENTI NON COMMERCIALI DOPO LA SOPPRESSIONE PER LE PERSONE FISICHE
L'abbonamento ha decorrenza dalla data di sottoscrizione e com-
(Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 58/E del 24 giugno 2010 - Direzione
prende oltre il primo numero, cinque numeri a periodicità trime-
strale in abbonamento postale. Per motivi di organizzazione in-terna del nostro sistema informatico è gradita una disdetta alme-
no 60 giorni prima della scadenza dell'abbonamento. Eventuali
Corte Costituzionale - Corte di Cassazione - Commissioni Tributarie Regionali -
cambi di indirizzo dovranno esserci tempestivamente segnalati.
Commissioni Tributarie Provinciali - Corte di Giustizia CE
In caso di disguidi postali si invita ad inoltrarne segnalazione al-
la Direzione. Le collaborazioni sono gradite: pertanto chiunque lo deside-ri, potrà inviare articoli o fotografie che, se giudicati idonei,verranno pubblicati. La Direzione declina ogni responsabi-lità riguardo alle opinioni espresse dagli articolisti. Ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 185/99 Le comunichiamo chela Concessionaria in intestazione alla ricevuta distribuisce inabbonamento la rivista edita dalla casa editrice EuroedizioniS.r.l., con pagamento in contrassegno. Salvo il diritto di re-cesso Art. 64 e successive D.Lgs. n. 206/2005, da attuarsi con
n. 3 lug/ago/set 2010
comunicazione all'indirizzo della Concessionaria, entro 10
gg. dal ricevimento.
Nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 i dati potranno essere can-
cellati in qualsiasi momento dietro semplice richiesta scritta.
La Rivista non è una pubblicazione ufficiale del Ministero
delle Finanze, nè di alcun altro organo della Pubblica
Foto di copertina:
Amministrazione. Gli addetti alla diffusione non sono au-
Olga Lyubkina - Fotolia.com
torizzati a qualificarsi come ad esse appartenenti.
Degli articoli pubblicati su questa rivista e del contenuto di
essi, ne risponde direttamente sia in sede civile, penale e tri-
butaria l'autore dell'articolo.
LA RIVISTA DI FINANZA
IL FEDERALISMO FISCALE
NEL CONTESTO DELLE AUTONOMIE FINANZIARIE1
DEL PROF. AVV. DOMENICO CIAVARELLA
PROFESSORE (IN Q.) DI SCIENZA DELLE FINANZE E DIRITTO FINANZIARIO NELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI
PRESIDENTE DELL'ORGANIZZAZIONE NAZIONALE DEI GARANTI DEL CONTRIBUENTE
PRESIDENTE DEL GARANTE DEL CONTRIBUENTE DELLA REGIONE PUGLIA
Sommario:
Pertanto, l'attuazione dell'art. 119 Cost. rappresenta
l'occasione per una nuova ponderazione non solo dei
1. Premessa.
rapporti tra Stato, Regioni a Statuto ordinario, Regioni
2. I presupposti costituzionali delle autonomie
a Statuto speciale, Province autonome ed Enti locali(alla luce dell'art. 5 della Cost.) ma anche, più in ge-
finanziarie delle Regioni e degli enti locali.
nerale, del più ampio rapporto tra Stato e società2.
3. Le caratteristiche generali della legge sul federalismo
Il legislatore, sollecitato positivamente dalle forze po-
litiche del momento, ha mostrato consapevolezza diquesto intreccio ordinamentale, tanto che ha finalizza-
4. Le problematiche connesse all'attuazione del
to l'intero provvedimento allo "sviluppo delle aree sot-
to-utilizzate nella prospettiva del superamento del dua-lismo economico del Paese".
5. Le modalità di utilizzo del fondo perequativo.
6. Il finanziamento delle Regioni e degli enti locali.
2. I PRESUPPOSTI COSTITUZIONALI DELLE
7. Le direttive da seguire nel nuovo assetto federalista.
AUTONOMIE FINANZIARIE DELLE REGIONI E
8. Il federalismo demaniale.
DEGLI ENTI LOCALI
In applicazione dell'art. 114 Cost., l'art. 119, comma
1, Cost., equipara – non del tutto coerentemente – Regionied Enti locali sul piano dell'autonomia finanziaria.
Il federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 Cost.,
Nei due commi successivi sono precisate le fonti di fi-
ha implicazioni molto profonde sull'assetto dei rapporti
nanziamento ordinarie di Regioni ed Enti locali. Nel
interistituzionali da riguardare l'intera forma di Stato,
secondo comma viene, infatti, detto che Regioni ed Enti
non solo nella sua accezione territoriale di distribuzio-
locali "stabiliscono e applicano tributi ed entrate pro-
ne del potere sul territorio, ma anche in quella più am-
pri, in armonia con la Costituzione e secondo i princi-
pia di rapporto tra Stato e società.
pi di coordinamento della Finanza pubblica e del si-
Ciò vuol dire che la disciplina dei rapporti finanziari
stema tributario. Dispongono di compartecipazioni al
tra livelli di governo incide anche sulla prima parte del-
gettito dei tributi erariali riferibili al loro territorio". Nel
la Costituzione, dedicata ai principi e ai diritti-doveri
terzo comma si stabilisce che "la legge dello Stato isti-
fondamentali in uno Stato moderno.
tuisce un fondo perequativo, senza vincoli di destina-
Se è vero che il nuovo art. 119 Cost., dal punto di vi-
zione, per i territori con minore capacità contributiva
sta del contenuto, si pone come un testo aperto a mol-
per abitante".
teplici possibilità applicative, è altrettanto vero che ogni
Tributi propri, compartecipazioni e quote del fondo di
opzione in materia ha dirette o indirette ricadute sul cit-
perequazione rappresentano, quindi, le fonti di finan-
ziamento ordinarie di Regioni ed Enti locali dato che il
Non a caso, una delle questioni più delicate discipli-
comma 4 statuisce che le risorse derivanti dalle fonti
nate dalla legge 5 maggio 2009, n. 42 (legge sul fede-
appena menzionate consentono di finanziare integral-
ralismo fiscale), riguarda quei livelli essenziali di pre-
mente le funzioni pubbliche attribuite a Regioni ed Enti
stazione che costituiscono la parte centrale dei diritti
locali (c.d. principio di autosufficienza).
(non solo) sociali.
La definizione del quadro costituzionale in materia di
autonomia finanziaria si perfeziona sia con il rinvio di-
plice caratteristica:
retto all'art. 117, comma 3, Cost., che comprende, tra
1) è un
testo di rinvio e a contenuto molto generale: il ter-
le materie di competenza concorrente, appunto il coor-
mine di 24 mesi per l'adozione dei decreti è già di per sé
dinamento della finanza pubblica e del sistema tribu-
molto ampio (se si prescinde dal termine di 12 mesi pre-
tario, sia con il rinvio indiretto all'art. 117, comma 2,
visto per il primo ed unico decreto applicativo). Le fasi
Cost., che comprende tra le materie di competenza esclu-
transitorie dureranno cinque anni (cfr. artt. 20 e 21). Il ca-
siva dello Stato il "sistema tributario e contabile del-
rattere aperto di alcune previsioni fa sì che molte que-
lo Stato" e la "perequazione delle risorse finanziarie".
stioni verranno sciolte solo in sede di adozione dei de-
Non può essere neppure tralasciato il contenuto della
creti legislativi;
clausola contenuta nell'art. 117, comma 4, Cost., che
2) è un testo che implica altri importanti provvedimenti
è stata intesa da alcuni studiosi come fondamento del-
di diversa natura normativa, visto che la determinazione
la competenza regionale in materia di tributi regionali
delle funzioni delle Regioni e degli enti locali deve av-
venire con legge ordinaria.
3. LE CARATTERISTICHE GENERALI DELLA
4. LE PROBLEMATICHE CONNESSE
LEGGE SUL FEDERALISMO FISCALE
ALL'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMOFISCALE
La legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale pone co-me norma costituzionale di riferimento l'art. 119 Cost.:
Il disegno di legge sul federalismo fiscale, inizialmente,
essa costituisce, in particolare, l'esercizio delle compe-
presentava notevoli difetti sul punto del raccordo tra
tenze legislative statali di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 117
Governo, Parlamento, autonomie territoriali e organi tec-
della Costituzione.
nici. Però, il dialogo tra maggioranza e opposizione è ser-
L'attuazione dell'art. 119 Cost. va valutata positivamen-
vito a migliorare notevolmente il testo definitivo, che ora
te per almeno due importanti motivi giuridici.
si caratterizza per un più deciso coinvolgimento del
In primo luogo, perché l'omissione del legislatore sino
Parlamento nell'approvazione dei decreti legislativi.
ad oggi ha impedito il pieno dispiegamento degli effetti
L'espressione più intensa di questo maggiore coinvolgi-
delle riforme costituzionali del 1999 e del 2001. Più vol-
mento è la
Commissione bicamerale per l'attuazione del
te la Corte Costituzionale ha evidenziato il ritardo nella
federalismo fiscale, composta da quindici senatori e quin-
doverosa attuazione dell'art. 119. I principi di coordina-
dici deputati e con un presidente nominato dai presiden-
mento della finanza pubblica e del sistema tributario, cui
ti delle due Camere "d'intesa tra loro".
rinvia l'art. 119, comma 2, Cost., "in quanto realizzano
L'atteggiamento dialogante tra maggioranza e opposi-
un coordinamento in senso stretto, hanno per oggetto la
zioni ha prodotto, sul punto, alcuni rilevanti migliora-
delimitazione delle sfere di competenza legislativa tribu-
menti: 1) la Commissione esprime pareri sugli schemi dei
taria e presuppongono - questi principi giuridici - l'esi-
decreti legislativi. Nel caso in cui il Governo non inten-
stenza di un'apposita legge che li definisca".
da conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi
In secondo luogo, perché, in deroga al principio genera-
alle Camere con sue osservazioni e con eventuali modi-
le che vale in tutte le altre materie di competenza con-
ficazioni e, afferma l'art. 2, comma 4, rende comunica-
corrente, alle Regioni non è consentito, in caso di inerzia
zioni davanti a ciascuna Camera; 2) al fine di assicurare
dello Stato, l'adozione dei principi fondamentali di coor-
il raccordo della Commissione con le autonomie territo-
dinamento della finanza pubblica e della politica fiscale
riali, è istituito un Comitato di rappresentanti delle auto-
coordinata dallo Stato centrale che detta i principi fon-
nomie territoriali, nominato dalla Conferenza unificata,
damentali della legislazione statale vigente in materia tri-
che può essere udito dalla Commissione bicamerale, quan-
butaria. Anche così si spiegano i frequenti inviti della
do lo ritenga necessario (art. 3, comma 4). La Commissione
Consulta nei confronti del legislatore a provvedere ur-
ha, infine, il compito di verificare lo stato di attuazione
gentemente all'adozione di tali principi.
della legge delega, riferendone ogni sei mesi alle Camere
Venendo, poi, alle caratteristiche generali del provvedi-
fino alla conclusione della fase transitoria. A questo fine,
mento, va detto che molti difetti, soprattutto dal punto di
perciò, la Commissione bicamerale può ottenere tutte le
vista delle procedure di approvazione dei decreti legisla-
informazioni necessarie dalla Commissione tecnica pari-
tivi, sono stati corretti in fase di approvazione, anche gra-
tetica per l'attuazione del federalismo fiscale o dalla
zie all'atteggiamento collaborativo mostrato dagli schie-
Conferenza permanente per il coordinamento della fi-
ramenti politici contrapposti.
nanza pubblica [art. 3, comma 5, lett.
b)]. Questa cesserà
Va anche aggiunto che un giudizio definitivo sulla con-
le sue funzioni al termine della fase transitoria.
figurazione del federalismo fiscale italiano non è ancora
La legge contiene altre due previsioni di rilievo dal pun-
possibile dato che il testo, anche in ragione del suo ca-
to di vista organizzativo. Per la predisposizione dei de-
rattere fortemente ordinamentale, si connota per una du-
creti legislativi attuativi della delega si prevede l'istitu-
LA RIVISTA DI FINANZA
zione, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze,
un fondo in senso orizzontale o verticale, rimettendo
di una
Commissione paritetica per l'attuazione del fede-
tale decisione al legislatore ordinario. La tesi secondo
ralismo fiscale, composta dai rappresentanti dei diversi
cui, in base all'art. 117, comma 2, lett.
e), Cost., che at-
livelli istituzionali, mentre si istituisce, in via permanen-
tribuisce allo Stato la potestà esclusiva in materia di
te e all'interno della Conferenza unificata, una
Conferenza
fondo perequativo, il fondo medesimo debba essere ne-
permanente per il coordinamento della finanza pubblica
cessariamente verticale, non convince. Niente impedi-
sce, in astratto, che il legislatore statale disciplini un
La prima – secondo l'art. 4, comma 2 – è "sede di con-
meccanismo perequativo di tipo orizzontale o addirit-
divisione delle basi informative finanziarie, economiche
e tributarie" ed opera nell'ambito della Conferenza uni-
Inoltre, pur affermando in via generale il carattere ver-
ficata, svolgendo funzioni di segreteria tecnica della
ticale del fondo per le Regioni (art. 9, comma 1), per il
Conferenza permanente istituita dalla successiva norma
fondo relativo alle spese libere il carattere verticale non
è del tutto scontato, visto che si afferma che esso è "ali-
Le peculiari esigenze del federalismo fiscale sembrano
mentato da una quota del gettito prodotto nelle altre
aver avviato un inedito processo di raccordo tra Governo,
Regioni" [art. 9, comma 1, lett.
g), n. 2)], per far sì che
Parlamento, enti territoriali ed organi tecnici, che con-
le Regioni più povere vivano meglio e crescano.
ferma, ove ce ne fosse stato bisogno, che gli ordinamen-
La norma in esame è stata criticata, soprattutto, per le
ti federali sono sistemi altamente complessi e, proprio per
limitate finalità del suo utilizzo. Particolarmente criti-
questo, fondati su quel principio fondamentale di "lealtà
cato è il criterio in base al quale il fondo perequativo
istituzionale fra tutti i livelli di governo" [di cui discute
assicura la copertura integrale delle spese corrispon-
l'art. 2, comma 2, lett.
b), della legge n. 42 del 2009].
denti al fabbisogno
standard, limitandosi invece a ri-durre le differenze interregionali nel caso delle speselibere [art. 9, comma 1, lett.
c) e
g)].
5. LE MODALITÀ DI UTILIZZO DEL FONDO
L'attuale art. 119, comma 3, Cost., fa riferimento ai
"territori con minore capacità contributiva per abitan-te", mentre il testo precedente si riferiva "ai bisognidelle Regioni per le spese necessarie ad adempiere al-
L'art. 119 Cost. contiene prescrizioni che si richiama-
le loro funzioni normali". Questa differenza, che non
no direttamente al principio di solidarietà, di cui all'art.
può essere passata in silenzio, pare implicare un riferi-
2 Cost., ed in particolare al comma 3, che prevede l'i-
mento a parametri solo o prevalentemente fiscali. Si
stituzione di un fondo perequativo.
avvalora così l'ipotesi che la perequazione delle capa-
Questo fondo (art. 9, L. n. 42/2009) servirà a sostene-
cità fiscali non miri più ad eliminare, ma solo a ridur-
re le Regioni con minore capacità fiscale per abitanti,
re le differenze tra le entrate regionali.
garantendo l'integrale copertura delle spese corrispon-
In applicazione di questa interpretazione, l'art. 9, com-
denti ai fabbisogni
standard per i livelli essenziali di
ma 1, lett.
b), prevede che la perequazione sia applica-
prestazioni. Il fondo sarà alimentato dal gettito prodotto
ta "in modo tale da ridurre adeguatamente le differen-
nelle singole Regioni e dalla compartecipazione all'Iva
ze fra i territori con diverse capacità contributive per
e le quote del fondo sono assegnate senza vincolo di
abitante senza alterarne l'ordine".
Ciò detto, va criticata l'assoluta mancanza di criteri che
La versione definitiva della legge prevede non un uni-
diano specificazioni al concetto di "minore capacità fi-
co fondo, ma una pluralità di fondi: a) uno destinato al-
scale" [art. 9, comma 1, lett.
a)].
le Regioni; b) uno destinato alle Province; c) uno de-
Infine, è da evidenziare che la riforma federalista do-
stinato alle Città metropolitane; d) uno destinato ai
vrà essere compatibile con il patto di stabilità e cresci-
Comuni; e) uno destinato a Roma Capitale. Questi ver-
ta e non dovrà comportare nuovi e maggiori aiuti per
ranno inseriti nel bilancio regionale, sebbene finanzia-
la finanza pubblica.
ti dallo Stato, ed andranno a tamponare le esigenze de-gli enti locali per le attività svolte. La ripartizione del-le somme, per le funzioni fondamentali, avverrà in ba-se a due tipi di indicatori di fabbisogno: uno finanzia-
6. IL FINANZIAMENTO DELLE REGIONI E
rio (spesa corrente) ed altri relativi alle infrastrutture
DEGLI ENTI LOCALI
(spesa in conto capitale). Spetterà alla Regione trasfe-rire agli enti locali i fondi stanziati in bilancio; in caso
La riforma del Titolo V della Costituzione, pur accen-
di inerzia, provvederà direttamente lo Stato.
tuando la spinta a favore del processo di federalizza-
Si è molto discusso e ancora si discute sulla concreta
zione, ha mantenuto la specificità della forma di Stato
configurazione del fondo perequativo anche nell'am-
italiana, che, a differenza dei tradizionali modelli fe-
bito della politica fiscale.
derali, non affida i poteri ordinamentali sugli enti lo-
L'art. 119, comma 3, Cost., non si esprime a favore di
cali alle Regioni, ma li conserva in capo allo Stato3.
Questa opzione si riflette, con grande chiarezza anche
e della coesione sociale, tenendo presente il dualismo
nella configurazione dell'art. 119 Cost., che accomu-
economico delle aree più depresse o sottosviluppate del
na Regioni ed enti locali nella disciplina dell'autono-
nord e del sud, oggi esistenti.
mia finanziaria nel contesto di entrate e spese.
Il Governo avrà 24 mesi di tempo, dall'entrata in vi-
L'equiparazione di Regioni ed enti locali sul punto del-
gore della legge n. 42/2009, per realizzare la riforma,
l'autonomia finanziaria non è del tutto corretta in quan-
con l'emanazione di una serie di decreti legislativi, a
to, come è noto, il posizionamento sullo stesso livello
cui è affidato anche il compito di individuare le dispo-
di Regioni da un lato e degli enti locali dall'altro non
sizioni incompatibili con il nuovo assetto fiscale fede-
trova corrispondenza in un uguale potere impositivo di
ralista, disponendo la cancellazione dal nostro ordina-
tutti questi enti territoriali: solo alle regioni, infatti, spet-
mento di quelle norme non riscontrate idonee5.
ta il potere normativo in materia tributaria, mentre
Tra le direttive da seguire è prevista la semplificazio-
Comuni e Province non hanno potestà legislativa in ra-
ne del sistema tributario e la riduzione degli adempi-
gione della riserva di legge posta dall'art. 23 della
menti a carico dei contribuenti, ossia una riduzione di
peso fiscale in sede di capacità contributiva.
Resta allora da chiedersi quale sia il senso di questa
La trasparenza del prelievo, l'efficienza nell'ammini-
equiordinazione di Regioni ed enti locali anche dal pun-
strazione dei tributi, il coinvolgimento dei diversi li-
to di vista dell'autonomia finanziaria. Si potrebbe az-
velli istituzionali nell'attività di contrasto all'evasione
zardare, come alcuni hanno fatto, la risposta che:
l'e-
e all'elusione fiscale, il rispetto dei principi sanciti nel-
quiordinazione di Regioni ed enti locali in materia tri-
lo Statuto dei diritti del contribuente e il finanziamen-
butaria sottintende (o rinvia implicitamente a)
un mo-
to integrale di tutte le funzioni pubbliche, costituisco-
dello tributario in cui il finanziamento delle autonomie
no le basi ed i principi del federalismo fiscale.
locali è affidato, nella sostanza, ai tributi istituiti con
I bilanci, sia delle Regioni che delle Province, Comuni
legge statale.
e Città Metropolitane, dovranno essere redatti in base
È evidente che, se questo è il modello, allora il ruolo
a criteri predefiniti e uniformi, concordati in sede di
principale nel finanziamento degli enti locali spetterà
Conferenza unificata, e dovranno essere comunicati al
ai tributi istituiti con legge statale, e non ai tributi pro-
Governo. È prevista, inoltre, la loro pubblicazione (ob-
pri delle Regioni.
bligatoria) sui propri siti
internet, in modo chiaro e sem-
Una soluzione diversa, ma probabilmente poco adatta
plificato (entrate e spese pro-capite), tali da rendere vi-
al nostro sistema giuridico e istituzionale, almeno nel-
sibile a tutti l'operato gestionale delle varie amministrazioni
l'attuale momento storico, potrebbe essere possibile so-
delle Regioni ed Enti locali.
lo nel caso in cui fosse previsto un forte autofinanzia-
Dovrà, inoltre, essere salvaguardato l'obiettivo di non
mento ad opera di tributi autonomi regionali e locali.
alterare il criterio della progressività del sistema tribu-
Questa ipotesi interpretativa sembra trovare puntuale
tario e rispettato il principio della capacità contributi-
riscontro nella legge. Oltre alle previsioni molto aper-
va (art. 53 della Costituzione) di tutti i cittadini. Viene
te dell'art. 11, comma 1, lett.
b) e
c), il riferimento al-
stabilita, anche, la certezza delle risorse e la stabilità
le compartecipazioni è prevalente nell'art. 12, comma
(tendenziale) del quadro di finanziamento, in misura
1, lett.
b), sempre della legge n. 42 del 2009.
corrispondente alle funzioni attribuite, oltre all'armo-
In questa situazione oggettiva, il federalismo fiscale è
nizzazione di tutti i bilanci pubblici. Le Regioni, poi,
regolato dalle leggi della politica fiscale nazionale tan-
potranno istituire tributi propri, ma solo per quei red-
to è vero, come si è chiarito, che il mantenimento degli
diti non già assoggettati ad imposizione erariale, fatte
enti locali è legato ai tributi erariali, ossia emessi dalle
salve le addizionali previste dalle leggi statali o regio-
leggi dello Stato4. Ovviamente se la politica fiscale è ar-
nali. Nel rispetto delle normative comunitarie e stata-
monizzata dalle regole di chi è chiamato a governare i
li, dovranno essere modulate attentamente le accise su
cittadini contribuenti, senza un eccesso di liberismo o di
benzina, gasolio e gpl, utilizzati dai cittadini residenti
autonomie regionali e degli enti locali, il federalismo fi-
e dalle imprese con sede legale e operativa nelle Regioni
scale apporterà sicuramente dei vantaggi.
interessate.
Viene stabilito anche il graduale superamento del cri-terio della spesa storica; d'ora in poi i trasferimenti sta-tali saranno effettuati sulla base di costi "standard" (artt.
7. LE DIRETTIVE DA SEGUIRE NEL NUOVO
8 e 11), che andranno a coprire tutte le spese delle
ASSETTO FEDERALISTA
Amministrazioni locali, in particolare, per sanità, assi-stenza e per prestazioni e servizi riguardanti il diritto
La legge n. 42 del 2009, prospettando le nuove norme
allo studio e altre funzioni amministrative in materia di
sul federalismo fiscale in Italia, secondo le regole del-
istruzione, svolte dalle Regioni. Sono previsti premi
l'art. 119 della Costituzione, assicura ai Comuni, Province,
per le Regioni e gli enti locali che abbiano ottenuto ri-
Città Metropolitane e Regioni, piena autonomia di spe-
sultati positivi in termini di maggior gettito sul fronte
sa e di entrate, nel rispetto dei principi della solidarietà
dell'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione
LA RIVISTA DI FINANZA
necessariamente debbono appartenere alla collettività, da
Dovranno, poi, essere previsti strumenti e meccanismi
quegli immobili quali caserme e altri edifici di nessun va-
di accertamento e riscossione che assicurino modalità
lore paesaggistico, naturalistico e culturale, che possono
efficienti di accreditamento diretto o di riversamento
essere invece trasferiti e venduti.
automatico delle somme riscosse dagli Enti titolari del
Gli enti locali con i conti in rosso non avranno niente,
tributo. Non mancheranno nuovi tributi locali. Sono
quelli che non valorizzano bene saranno commissariati,
stabilite, infine, sanzioni per le Amministrazioni e gli
il governo presenterà entro sei mesi la lista dei beni di cui
Enti "spreconi" o per quelli che non assicurano ai cit-
lo Stato intende disfarsi.
tadini residenti i livelli essenziali di prestazioni (sanità,
Il Decreto di attuazione fissa i principi generali e le pro-
istruzione, assistenza) o non rispettino i criteri di reda-
cedure per regolare il trasferimento di parti del patrimo-
zione dei bilanci e non comunichino i dati ai fini del
nio immobiliare dello Stato a favore degli enti territoria-
coordinamento della finanza pubblica. Le misure san-
zionatorie saranno adottate dal Governo e commisura-
Se da una parte i promotori sostengono che l'effetto di
te all'entità degli scostamenti e possono comportare
questo provvedimento condurrà ad una devoluzione del
l'applicazione di misure automatiche per l'incremento
patrimonio statale tra diversi livelli di governo, sulla ba-
delle entrate tributarie ed extratributarie.
se di criteri economici di pertinenza dei beni alle funzio-
Assodato che anche le Regioni a Statuto speciale de-
ni attribuite agli enti decentrati, altri invece sono convin-
vono rispettare le norme sul federalismo fiscale (artt.
ti che il risultato sarà una mera allocazione basata su cri-
24 e 27), anche se con più autonomia, ciò non toglie
teri di profittabilità, lasciando di fatto allo Stato i beni di
che saranno premiate le Amministrazioni più virtuose
minor valore commerciale.
(art. 17), mentre quelle meno virtuose, saranno vigila-
Le ragioni di questa operazione sono:
te, con riduzione di assunzione di personale, di contri-
a) da un lato, molti beni immobili attualmente statali so-
no male amministrati e impiegati dallo Stato. Sotto l'as-
Sono previsti rapporti di collaborazione fra il Ministero
sunto che gli enti territoriali siano in grado di gestire e di
dell'Economia e Finanze (art. 25) sulla gestione dei tri-
valorizzare meglio una parte di questi immobili pubblici
buti erariali, nella ripartizione degli oneri, degli introi-
diviene conveniente decentrarne la proprietà. La relazio-
ti di attività di recupero dell'evasione condotte dalle
ne illustrativa del decreto parla di un "federalismo di va-
autonomie locali.
Sono previsti anche, in armonia con le norme comuni-
b) dall'altro lato, con il decentramento delle funzioni pub-
tarie, interventi speciali (art. 16) a favore degli Enti lo-
bliche a favore di Regioni ed enti locali, è opportuno tra-
cali, per il loro sviluppo economico e sociale, oltre che
sferire anche gli strumenti per la loro attuazione, come
per sopperire al
deficit infrastrutturale onde migliora-
sono i beni immobiliari, oltre ovviamente alle risorse fi-nanziarie .
re territori montani ed insulari minori.
Il trasferimento dei beni immobiliari statali si articolerà
in due fasi:1) la prima, in cui lo Stato sceglierà cosa potenzialmen-
8. IL FEDERALISMO DEMANIALE
te poter attribuire agli enti decentrati;2) la seconda, in cui gli enti decentrati devono scegliere,
Il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 20 maggio
da una apposita lista, determinata dallo Stato, cosa farsi
2010, ha approvato il primo decreto attuativo in materia
di federalismo fiscale.
Nella prima fase di attuazione si prevede un doppio bi-
Questo decreto trasferisce alle autonomie locali gran par-
nario per individuare i beni immobili oggetto di trasferi-
te dei beni del demanio: spiagge, laghi, fiumi, caserme,
mento. Verranno fissate una serie di principi generali che
edifici pubblici, porti in disuso e aeroporti di interesse lo-
dovranno guidare la selezione dei beni trasferibili (sussi-
cale o regionale passeranno nella disponibilità degli enti
diarietà, adeguatezza e territorialità; semplificazione; ca-
locali, che potranno decidere se venderli previa autoriz-
pacità finanziaria; correlazione con competenze e fun-
zazione e, in questo caso, il ricavato andrà a risanare il
zioni; valorizzazione ambientale), coerenti con i principi
bilancio, o darli in gestione, con l'obbligo comunque di
posti dalla legge delega sul federalismo fiscale.
garantirne la massima valorizzazione.
Così, i beni immobili da trasferire verranno direttamente
Nella fattispecie, spiagge, fiumi e laghi vanno alle Regioni,
identificati per specifiche categorie: tutti i beni attual-
le miniere alle Province, mentre sono esclusi i trasferi-
mente inclusi nel demanio marittimo (le spiagge e i por-
menti di parchi, riserve naturali, grandi arterie stradali,
ti di interesse regionale) e nel demanio idrico (i fiumi, i
ferrovie e il comparto energia; rimangono altresì statali i
laghi), tutti gli aeroporti di interesse regionale, tutte le mi-
palazzi assegnati agli organi istituzionali e agli enti pub-
niere, tutte le aree e i fabbricati statali (ad esclusione di
alcune sottocategorie specificamente previste, come gli
Certo, sarebbe stato meglio distinguere prima tra beni in-
immobili appartenenti al patrimonio culturale).
disponibili come le spiagge, i laghi e le aree pregiate che
Tutte queste tipologie di beni entreranno dunque
per de-
fault nell'operazione di trasferimento. Se, poi, nell'am-
riduzione delle risorse attribuite via trasferimenti e che
bito di queste categorie, un'amministrazione dello Stato
appare assai contenuta: al massimo 140 milioni di euro
ritiene che un certo immobile debba essere trattenuto, do-
secondo la stima della relazione tecnica.
vrà comunicarne esplicitamente l'esclusione e questa de-
Certamente l'attribuzione dei beni immobiliari dello Stato
cisione dovrà essere adeguatamente motivata e resa pub-
deve derivare da un accordo tra i livelli di governo coin-
volti, ma è dubbio che il modo più adeguato per arrivar-
Nella seconda fase l'elenco di beni trasferibili verrà pro-
vi sia quello prospettato nello schema del decreto. Secondo
posto, almeno per quanto riguarda le aree e i fabbricati
questa procedura di attribuzione "in due fasi", potranno
statali, dallo Stato agli enti territoriali (Comuni, provin-
accadere conflitti tra Regioni, provincie e grossi Comuni,
ce e Regioni), i quali potranno scegliere quali specifici
che richiederanno gli stessi beni da volere acquisire, in
beni farsi attribuire. Questa operazione avverrà a titolo
riferimento a quei beni che se dati in concessione o ven-
gratuito. L'unico costo effettivo (e immediato) per l'en-
duti comporteranno all'ente territoriale maggiore introi-
te territoriale che acquisisce l'immobile consisterà nella
diminuzione delle risorse finanziarie che, in via ordina-
In conclusione, il federalismo demaniale dovrebbe por-
ria, gli sono oggi attribuite nella misura pari ai mancati
tare a valorizzare quei beni demaniali che fino ad oggi
introiti (soprattutto canoni di locazione) sofferti dallo
sono stati un costo a perdere, abbandonati a se stessi e la-
Stato a causa della cessione dell'immobile.
sciati a speculatori e incuria. Ora la riforma farà in modo
Secondo alcuni critici, l'attuazione di questo decreto com-
che questi beni abbiano un'identità certa: allo Stato quel-
porterà il rischio che le amministrazioni locali non gesti-
li dello Stato, agli enti locali, che ne saranno responsabi-
ranno questi beni in maniera migliore dello Stato, perché
più esposte ad interessi speculativi. Oppure, la possibi-
Se applicato bene, il federalismo demaniale permetterà
lità prevista dalla norma di attribuire i beni immobili di-
vantaggi e non costi; in caso contrario, la devoluzione
rettamente a fondi immobiliari costituiti da enti territo-
dell'attuale patrimonio immobiliare dello Stato tra diversi
riali, ma a cui potranno partecipare anche soggetti priva-
livelli di governo, sulla base di criteri economici di per-
ti, esporrà al rischio di una svendita del patrimonio im-
tinenza dei beni alle funzioni attribuite agli enti decen-
mobiliare pubblico.
trati, diverrà un'allocazione basata su puri criteri di pro-
Ma volendo solo focalizzare l'attenzione sul disegno ge-
fittabilità che lascerà allo Stato solo i beni di minor va-
nerale della procedura di trasferimento dei beni immobi-
lore commerciale.
liari e sulla sua coerenza con la logica del federalismo fi-scale, come arriverà effettivamente lo Stato a stilare l'e-lenco dei beni immobili potenzialmente attribuibili aglienti decentrati? Sulla base dei criteri generali sopra ri-
chiamati, oppure prenderà semplicemente tutti i beni del-le categorie previste (demanio marittimo, idrico, ecc.) con
1 Relazione tenuta al Convegno "
Prospettazioni teoriche e politiche
le eccezioni fatte esplicitamente valere dalle varie am-
del federalismo fiscale e i suoi effetti", tenutosi a San Severo (FG) in
ministrazioni statali?
data 7-8 febbraio 2010.
A seconda della scelta che verrà fatta, i gradi di libertà ri-
2 Fregni M.C.,
Riforma del titolo V e federalismo fiscale, in "Rass.
conosciuti allo Stato per selezionare gli immobili da ce-
trib.", n. 3/2005, pag. 711; Di Pietro A.,
Federalismo e devoluzione
dere sono ovviamente differenti.
nella recente riforma costituzionale: profili fiscali, in "Rass. trib
.",n. 1/2006, pag. 246; Antonini L.,
Dal federalismo legislativo al fe-
Il fatto che gli enti decentrati potranno liberamente sce-
deralismo fiscale, in "Riv. dir. fin. sc. fin.", 2004, pag. 400 e segg.
gliere cosa vedersi attribuito a partire dall'elenco statale,li porterà naturalmente a selezionare solo quei beni su cui
3 Sacchetto C.–Bizioli G.,
Può ancora chiamarsi federalismo fisca-
esistono più solide prospettive di valorizzazione in ter-
le una riforma che limita la potestà tributaria delle Regioni?, in "ItaliaOggi"
, 1° maggio 2009, pagg. 12 e 13; OSCULATI A.,
Decentramento
mini reddituali, tenendo conto della riduzione dei trasfe-
finanziario e autonomia tributaria. Irap o Irpeg "regionalizzata"?,
rimenti per i mancati introiti statali di cui si è accennato.
in "Rass. trib." n. 3/2003, pag. 972 e segg.; Giovannini A.,
Normazione
Di converso, rimarrebbero allo Stato gli immobili che per
regionale in materia tributaria, in "Rass. trib
." n. 4/2003, pag. 1165
le loro caratteristiche di "bene pubblico" possono con
maggiore difficoltà essere messi a reddito.
4 Gallo F.,
Federalismo fiscale e ripartizione delle basi imponibili
D'altra parte, gli enti territoriali potrebbero avere forti in-
tra Stato, Regioni ed Enti locali, in "Rass. trib." n. 6/2002, pagg. 2007
centivi ad acquisire immobili non direttamente collegati
e seguenti; Perrone L.,
La sovranità impositiva tra autonomia e fe-
alle proprie funzioni e che neppure hanno prospettive im-
deralismo, in "Riv. dir. trib
.", 2004, pag. 1184; Ceriani V.,
Federalismo,perequazione e tributi, in "Rass. trib
." n. 5/2002, pagg. 1664 e segg.
mediate di essere messi a reddito, ma che possono risul-tare attraenti per una loro futura alienazione sul mercato
5 Marongiu G.,
Difficoltà attuative per la realizzazione del federali-
(per esempio, con le varianti urbanistiche i Comuni pos-
smo fiscale, in "Corr. Trib"., 2009, pag. 1824; Siciliotti C.,
Rischi e
sono ricavare da una caserma inutilizzata, oggi statale,
opportunità del federalismo fiscale, in Il fisco, fasc. 1, n. 10/2009,pag. 1483 e segg.; Melis G.,
La delega sul federalismo fiscale e la
un'area residenziale da alienare). Infatti, l'unico freno fi-
cosiddetta "fiscalità di vantaggio": profili comunitari, in Rass. trib.,
nanziario a queste operazioni di acquisizione sarebbe la
n. 4/2009, pag. 997 e segg.
Source: http://www.larivistadifinanza.info/sommari_per_archivio/PagRDF_3_10.pdf
Con la colaboración de Amalia García-DelgadoMiguel Ángel Gastelurrutia Garralda Editora:María José Faus DáderGrupo de Investigación en Atención FarmacéuticaUniversidad de Granada GUÍA DE SEGUIMIENTO Amalia García – Delgado MorenteLicenciada en FarmaciaFarmacéutica Comunitaria. SevillaMiembro del Grupo de Investigación en Farmacología Experimental y Farmacoterapia (CTS-259). Universidad de Sevilla
Jefferies Global Healthcare Conference June 2013 COPYRIGHT 2013 by TherapeuticsMD Forward-Looking Statements This presentation includes forward-looking statements covered by the safe harbor provision of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995, including predictions, estimates, and other information that might be considered forward-looking. While these forward-looking statements represent TherapeuticsMD, Inc.'s ("TherapeuticsMD," "we," "us," and "our") current judgment on what the future holds, they are subject to risks and uncertainties, many of which are outside our control, that could cause actual results to differ materially from the results discussed in the forward-looking statements.